sabato 18 giugno 2011

ACAM: dopo il referendum quale gestione? Un piano di lavoro


COSA È STATO ABROGATO CON IL REFERENDUM
Il risultato del referendum sul primo quesito referendario ha comportato la abrogazione dell’articolo 23bis della legge 133/2008 e quindi indirettamente del regolamento che attuava questo articolo. Su cosa affermava questo articolo 23bis nella sua ultima versione ora abrogata vedi qui, mentre sul regolamento attuativo vedi qui .
Il suddetto articolo 23bis in sintesi prevedeva, prima del referendum, due sole possibilità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (quindi anche l’acqua):
  1. a favore di privati
  2. o di società miste pubblico/privato dove il privato, scelto con gara, doveva avere almeno il 40% delle quote societarie. 
Anche in questa norma restava come residuale la gestione totalmente pubblica, vista però come eccezionale (perseguibile solo attraverso una indagine che dimostrasse la non utilizzabilità delle forme di gestione private).
Sul secondo quesito referendario e le sue conseguenze dopo il referendum abrogativo torneremo in seguito, non perché il tema sia secondario (la remunerazione del capitale investito nel servizio idrico integrato) ma per non appesantire ulteriormente il post.
LE NORME PRECEDENTEMENTE MODIFICATE DA QUELLE ORA ABROGATE POSSONO TORNARE IN VIGORE?
Tornando alla gestione si pone un quesito dopo l’abrogazione dell’ultima versione del sopra citato articolo 23bis come è disciplinata la gestione del servizi pubblici a rilevanza economica come quello idrico? (ma stesso discorso si pone per i rifiuti ad esempio). Torna in vigore la versione precedente di detto articolo 23 bis come commentata qui ? Ora come insegna la nettamente prevalente dottrina in materia di referendum abrogativo, questo ultimo in quanto istituto espressione diretta della volontà popolare (non mediata dalla volontà del legislatore cioè il Parlamento) non può riportare in vita quanto soppresso dalla nuova norma ora abrogata.
QUINDI IN ATTESA DI UNA NUOVA NORMATIVA CHE ADEGUI QUELLA NON PIÙ IN VIGORE COSA SUCCEDE?
Succede quello che peraltro noi avevamo modestamente cercato di spiegare qui qualche tempo fa e che tanto per fare un esempio la sezione Lombarda aveva deliberato nella sua seduta del 22/1/2008: “La costituzione di una società partecipata si presenta come una alternativa alla resa diretta di un servizio pubblico da parte dell’ente locale; la scelta fra le due alternative ha carattere eminentemente politico “. Quindi attualmente non c’è un vuoto legislativo ma si applicano principi e indirizzi della normativa e della giurisprudenza comunitaria che nel rispetto di criteri di efficienza e trasparenza gestionale possono tranquillamente garantire una gestione pubblica dei servizi pubblici a rilevanza economica come quello idrico e dei rifiuti.
A titolo di esempio si segnala che la Commissione Europea nella procedura di infrazione relativa all’affidamento della gestione di servizi idrici nella Regione Basilicata (IP/07/918), al fine di ricondurre un caso di in house nazionale alle condizioni legittimanti sotto il profilo comunitario, ha chiesto unicamente alcune modifiche statutarie della società di gestione atte a:
1) limitare lo scopo sociale della società (la società deve pensare a svolgere il servizio per i cittadini interessati e non andare in giro a svolgere funzioni imprenditoriali improprie rischiose) ;
2) escludere esplicitamente l’apertura del capitale a soggetti privati;
3) rafforzare i poteri dell’ente affidante in tema di controllo strutturale tale da consentire agli enti pubblici azionisti di influenzare in maniera determinante tutte le più importanti decisioni riguardanti la gestione della società (tariffe comprese).
Inoltre il Parlamento Europeo, con due successive Risoluzioni ha ulteriormente fissato alcuni principi fondamentali in materia di gestione del servizio idrico:
  1. Risoluzione 15 Marzo 2006
    Il Parlamento: “insiste affinchè la gestione delle risorse idriche si basi su una impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”.
  2. Risoluzione 12 Marzo 2009
    Il Parlamento: “ considerando che la distribuzione di acqua è estremamente disuguale, mentre dovrebbe essere un diritto fondamentale e universale e che il livello locale è il più pertinente per definire e gestire la materia” ….. “

U
N PIANO DI LAVORO PER UNA GESTIONE PUBBLICA DI ACAM
L’indirizzo è chiaro ed è già fin da ora applicabile giuridicamente a livello regionale e locale se c’è la volontà politica:

  1. gestione totalmente pubblica e prioritariamente locale
  2. trasparenza e partecipazione degli utenti
  3. creazione di soggetti di garanzia a tutela delle finalità pubbliche e della efficienza del servizio: Autorità di regolazione del servizio pubblico

Sulla trasparenza e partecipazione basterebbe già applicare quanto previsto dalla vigente normativa (non abrogata vedi comma 461 articolo 2 legge 244/2007 finanziaria 2008):
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.
g) Introdurre nello statuto del Gestore Unico forme di azionariato popolare come previsto dalla dal comma 8 articolo 151 del dlgs 152/2006.
Sulla Autorità di regolazione dei servizi pubblici locali
Questa Autorità dovrebbe in primo luogo controllare il rispetto da parte del gestore della convenzione stipulata tra soggetto gestore ed enti locali . Più in particolare potrebbe esprimere pareri obbligatori sul tema delle tariffe dei servizi, sulle modalità di gestione degli stessi, nonchè degli impianti e sui grandi progetti infrastrutturali che il Comune intende mettere in cantiere; formulare proposte sulle modalità di finanziamento dei servizi e di verificare gli standard qualitativi con cui gli stessi vengono erogati agli utenti. Potrà offrire consulenza al Consiglio Comunale per tutte le questioni tecniche che il servizio propone. Nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze o inadempienze il nuovo organismo può proporre forme di penalizzazione o sollecitare nuovi accordi tra le parti.
Infine l’Autorità dovrà garantire l’integrazione dei servizi pubblici locali a rilevanza ambientale (acqua e rifiuti) con:
- gli strumenti di programmazione della spesa pubblica, nonché strumenti di finanziamento a livello comunitario, regionale e locale
- Strumenti di Pianificazione Territoriale
- Obiettivi e piani di Risparmio energetico
- Piani a rilevanza ambientale ( Piani smaltimento rifiuti, Piani di bacino, Piani risanamento acque e qualità dell’aria) .







0 commenti: