mercoledì 4 maggio 2011

I rischi nel Golfo della Spezia: le Autorità chiariscano!

Dalla documentazione utilizzata per elaborare il post sul rischio nel Golfo della Spezia, a prescindere dalla veridicità dei fatti indicati nel Rapporto della società SICUR FIRE s.c.a.r.l. emerge la necessità di capire se e come le Autorità preposte alla prevenzione del rischio incidenti ed incendi nell’area portuale e del Golfo della Spezia, abbiano rispettato gli obblighi di legge.

Vediamoli questi obblighi di legge.



RISPETTO NORMATIVA SUI RISCHI DI INCIDENTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALE E USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

La prima questione è quella del rispetto della normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante. Il dlgs 334/1999 e successive modifiche ha esteso la applicazione della normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante anche ai porti commerciali e industriali. In particolare in questo caso le norme di riferimento principali sono: il DM n° 293 del 16/05/2001 e la Circolare 15/1/2008 Ministero Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Rischi Industriali.

Sulla base di questa normativa tutti i soggetti che nell’area del demanio portuale svolgono, tra le altre, operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di sostanze pericolose, devono predisporre, sulla base degli indirizzi della Autorità Portuale, un Rapporto integrato di sicurezza portuale (vedi articolo 4 e allegato 1 del DM293/2001) e aggiornarlo ogni 5 anni. Quindi essendo il Decreto del 2001 dovremmo avere avuto, fino ad ora, almeno sia i primi Rapporti che il primo aggiornamento degli stessi. Tale Rapporto deve essere trasmesso, sempre a cura della Autorità Portuale, a tutte le Autorità che hanno competenza in materia di sicurezza e prevenzione del rischio incidenti e incendi, ma anche al Comune e Provincia. In particolare il Sindaco ricevuto il Rapporto lo deve comunicare alla popolazione, secondo le modalità del DPCM 16/2/2007 Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale.

Il Rapporto deve essere coordinato con le indicazioni del Piano Regolatore del Porto e della pianificazione urbanistica di livello comunale. In particolare L’AP, secondo il DM 9/5/2001 deve fornire alle autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica le informazioni relativi agli scenari incidentali e in particolare quelli che coinvolgono aree esterne a quella portuale. Si vedano in questo senso le conclusioni della Avvocatura della UE del 14/4/2011 causa C-53/10 che affermano quanto segue: “ la necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e, in particolare, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, deve essere presa in considerazione non solo sul piano politico, al momento di elaborare i piani regolatori, ma anche nel corso di ogni procedura che implichi la valutazione di progetti specifici e di decisioni relative al rilascio o al rifiuto di una licenza edilizia individuale”. Mi viene da chiedere, tanto per fare un esempio, se per le nuove costruzioni sul Viale S. Bartolomeo, realizzate o in corso di realizzazione, i permessi di costruire abbiano tenuto conto e come dei suddetti scenari incidentali.

L’Autorità Portuale, sentito il prefetto, deve predisporre il piano di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione. Infine l’AP predispone e trasmette al prefetto e alla provincia tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale . Piano di emergenza esterno che deve essere reso pubblico nelle forme adeguate coinvolgendo attivamente la popolazione interessata.


RISPETTO NORMATIVA SULL’IMBARCO, IL TRASPORTO E LO SBARCO DI MERCI PERICOLOSE

Una delle questioni poste dal Rapporto citato nel post precedente, è quella della necessità di un servizio antincendio specifico durante le attività di imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose nel porto della Spezia. Rispetto a questo punto ci soccorre non tanto il Rapporto o il ricorso al TAR, citati nel precedente post, quanto piuttosto la normativa vigente in materia. Infatti secondo il DPR 134/2005 lettera g) comma 1 articolo 13 : “durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima o portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio antincendio e' svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti”; inoltre sempre secondo detta norma i mezzi nautici utilizzati per detto servizio antincendio devono essere in buone condizioni di manutenzione.

Ma oltre che la legge sono anche le esperienze degli altri porti che fanno chiarezza. Ad esempio il Porto di Livorno ha un servizio antincendio specifico fin dal 1980 e la ordinanza che lo disciplina è stata modificata e aggiornata nel 2006; il servizio è garantito dai seguenti soggetti privati e pubblici: F.lli Neri SpA, Labromare srl, Vigili del Fuoco di Livorno. Stesso discorso per il Porto di Genova si veda la ordinanza della Capitaneria n. 61 del 11/4/2001 , e per il Porto di Venezia si veda comma 4 articolo 34 della ordinanza della Capitaneria n. 175/2009.

DOMANDE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Alla luce di quanto sopra e ad integrazione delle pertinenti domande del post di Daniela, chiediamo che venga reso pubblico, da parte delle Autorità Competenti, se :

  1. sono stati redatti dai soggetti responsabili i rapporti di sicurezza portuale
  2. è stato redatto il piano di emergenze portuale
  3. è stato redatto il piano di emergenza esterno dell’area portuale
  4. i rapporti di sicurezza portuale sono stati coordinato con il nuovo PRP e come
  5. dei rapporti di sicurezza portuale è stato tenuto conto nella pianificazione urbanistica dei comuni interessati dall’area portuale
  6. i suddetti documenti sono stati adeguatamente comunicati alla popolazione secondo le modalità di legge
  7. esiste un servizio integrativo antincendio e, se non esiste, perché, visto che la legge e molti porti come Genova, Livorno e Venezia lo hanno istituito da anni.

Può darsi che alcuni di questi documenti esistano, può darsi che il servizio antincendio nelle forme prevista dalla normativa nazionale e locale sopra descritta esista, ma allora che tutto ciò venga reso pubblico, venga illustrato nei suoi contenuti e modalità di funzionamento.

La sicurezza è soprattutto prevenzione ma senza conoscenza e trasparenza non c’è prevenzione che tenga!


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