mercoledì 13 aprile 2011

Nuova legge regionale sulla VAS: e ora ai piani e varianti approvati dal 2004 cosa succede?

Da tempo, sia personalmente ( diciamo almeno da oltre tre anni) che su questo blog, abbiamo avuto occasione di spiegare che la Regione Liguria si trova in palese contrasto con la normativa comunitaria in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi a rilevanza ambientale e territoriale e loro modifiche significative per l’ambiente.

Fino ad ora la Regione Liguria non ha recepito la Direttiva 2001/42/CE che disciplina la VAS, ha solo previsto un articolo all’interno di una legge del 2008 (legge regionale 10/2008) che recitava, al comma 3 : “ 3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel citato d.lgs. 152/2006 ma si concludono secondo le normative regionali previgenti in materia urbanistica e di valutazione ambientale”.

Da tempo sostengo con il conforto, ovviamente ben più autorevole delle mie interpretazioni, delle sentenze della Corte di Giustizia europea, dei documenti ufficiali della Commissione UE

, delle sentenze della Corte Costituzionale

, che la data di riferimento della legge ligure (31/7/2007) è assolutamente in contrasto con la Direttiva UE.

Infatti secondo i suddetti documenti ed atti ufficiali della UE:

  1. tutti i piani ed eventuali varianti sostanziali agli stessi (queste ultime in particolare che abbiano effetti significativi sull'ambiente), il cui iter è iniziato prima del 21/7/2004 ma che non si è concluso entro il 21/7/2006, sono soggetti a VAS; in particolare sul punto la Commissione UE ha avuto a suo tempo modo di chiarire (paragrafo 3.66 delle sue linee guida del 2004) che tra queste due date va applicata la VAS solo nel caso in cui il piano non fosse in uno stadio eccessivamente avanzato
  2. quindi la VAS è comunque applicabile a tutti i piani e varianti sostanziali il cui iter è iniziato dopo il 21/7/2004 a prescindere dallo stadio di avanzamento in cui si trovano nella loro elaborazione.
Di fronte a questo quadro per anni la Regione Liguria ha rimosso il problema introducendo la norma sopra citata che ha comportato di fatto la non applicabilità della VAS a tutta una serie, ad esempio, di piani urbanistici varianti generali e strumenti attuativi in variante, con la scusa che l’iter di approvazione degli stessi era iniziato prima del 31/7/2007.

Ora la Regione di fronte ad una iniziativa della UE

che potrà portare alla apertura di una procedura di infrazione contro lo stato italiano e quindi di conseguenza contro la Regione Liguria ha fatto una clamorosa marcia indietro.

Ieri il Consiglio Regionale ha modificato l’articolo della legge regionale del 2008 stabilendo che ai piani e programmi il cui procedimento di approvazione sia iniziato prima del 29/4/2008 si applica la VAS come previsto dal dlgs 152/2006. In sostanza, considerato che il dlgs 152/2006 non può non rispettare le indicazioni della UE sopra riportate, questo significa che la VAS andava e va applicata a tutti i piani e modifiche significative per l’ambiente per i quali l’iter di approvazione è iniziato dopo il 21/7/2004 altro che il 31/7/2007 come prevedeva fino a ieri la legge regionale ligure.

A questo punto la questione si fa interessante per due motivi:

Il primo è che, nonostante la modifica legislativa di ieri, non è escluso che la UE apra comunque una procedura di infrazione contro lo Stato italiano e la Regione Liguria. Infatti è principio generale in materia di recepimento delle Direttive comunitarie (affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia) quello per cui l’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una Direttiva permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di tale Direttiva a condizione che la stessa sia stata regolarmente recepita. Ora è chiaro che la Regione Liguria non ha ancora minimamente recepito la Direttiva VAS limitandosi con la nuova norma a rinviare al regime temporale di applicabilità della Direttiva VAS.

Il secondo è che ora si tratterà di verificare tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione approvati dal 21/7/2004 nella nostra Provincia perché molti di questi grazie alla confusione normativa prodotta dalla inerzia della Regione non hanno sicuramente applicato la VAS (ne abbiamo già scritto qui

,

qui

e qui

,

inoltre anche il Comitato Sarzana Che Botta! sta lavorando ad una inchiesta in questo senso.

Ora come è noto secondo i principi generali di diritto comunitario anche se i termini per impugnare gli strumenti di pianificazione fossero scaduti resta la possibilità di impugnarli per invalidità derivata quando verranno presentati provvedimenti di attuazione di tali strumenti.

Su questo secondo motivo di interesse torneremo a breve con un post specifico, comunque al di la delle questioni giuridiche la Regione Liguria rinviando di oltre 6 anni la applicazione della Direttiva sulla VAS ha impedito una moderna e corretta valutazione di importanti strumenti di decisione su scelte strategiche per il territorio della nostra Provincia. Lo ha fatto con tracotanza e supponenza senza voler ascoltare le ragioni che venivano dai territori ed ora è stata costretta a fare una vergognosa marcia indietro che potrebbe comunque produrre dammi amministrativi a tutti gli enti locali che, per convenienza o ignoranza, si sono accodati in questi anni alle scelte della Regione.


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