mercoledì 23 febbraio 2011

VAS informazioni sull’uso 2: Il PUC del Comune di Follo

Nei 2 post precedenti abbiamo esaminato le modalità con cui una corretta VAS deve essere svolta, e abbiamo iniziato una inchiesta per capire come la VAS viene ( o non viene) applicata dai Comuni della provincia spezzina, iniziando dal Comune di Ameglia.
Con questo terzo post vogliamo verificare se il Comune di Follo stia applicando o meno la VAS ai propri strumenti di pianificazione in particolare al PUC (Piano urbanistico comunale).
Come si evince qui, il Comune di Follo ha un proprio piano urbanistico comunale. Quando è stato approvato e soprattutto quando è iniziato l’iter del PUC di Follo? Come si ricava dalla pubblicazione dell’avviso di deposito di progetto definitivo di PUC (vedi qui a pagina 349) l’iter di approvazione è iniziato nel 2005 mentre il progetto definitivo è stato adottato dal Consiglio Comunale di Follo il 03/04/2007.
Come abbiamo spiegato anche qui la VAS è obbligatoriamente applicabile per tutti i piani urbanistici generali (come il PUC di Follo) il cui iter sia iniziato dopo il 21/7/2004 a prescindere dallo stadio di avanzamento in cui si trovano nella loro elaborazione, se invece è iniziato prima di quella data allora occorre verificare se sia stato approvato o meno entro il 21/7/2006, se è approvato entro questa ultima data va applicata la VAS solo nel caso in cui il piano non fosse in uno stadio eccessivamente avanzato.
E’ indiscutibile come si evince dai documenti sopra linkati che il Comune di Follo abbia iniziato l’iter di approvazione del proprio PUC dopo il 21/7/2004 e lo abbia approvato in via definitiva dopo il 21/7/2006. Quindi il Comune di Follo avrebbe dovuto applicare la VAS, almeno secondo la procedura di verifica di assoggettabilità, al proprio PUC.
Se noi andiamo ad esaminare il contenuto del PUC del Comune di Follo (versione progetto definitivo) e vediamo l’elenco della documentazione prodotta, vedi qui, noteremo che non esiste alcun documento che dimostri l’avvenuto rispetto degli obblighi di VAS, ci riferiamo al Rapporto Ambientale preliminare e al Rapporto Ambientale. Non solo ma non esiste alcun riferimento che dimostri l’avvenuto coinvolgimento del pubblico come previsto dalla normativa. Ci riferiamo alla messa a disposizione del pubblico del preliminare di PUC e del relativo rapporto ambientale, del parere/osservazioni che i cittadini hanno di rilasciare su tali documenti, del tipo di pubblico che è stato coinvolto nel percorso partecipativo e di come è stato coinvolto (si veda articolo 5 della Direttiva sulla VAS).
Qualcuno potrebbe obiettare ma nel periodo 2005-2007 la Regione Liguria e lo stato italiano non avevano ancora recepito la Direttiva europea sulla VAS, quindi il Comune non poteva applicarla al proprio PUC. Non è vero! Non a caso la Corte di Giustizia della Unione Europea con sentenza 8/11/2007 (causa C40-07) ha condannato l’Italia per il mancato recepimento nel termine del 21/7/2004 della Direttiva sulla VAS! Se non bastasse quanto sopra è infine intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 398/2006 che ha dato ragione alla memoria difensiva della Regione Friuli secondo la quale : “La regione aveva il potere e il dovere di recepire la Direttiva sulla VAS salva la competenza statale per la fissazione di standard minimi di tutela dell’ambiente”. Secondo la citata memoria difensiva “ ..…la mancata attuazione della Direttiva, che doveva essere recepita dagli stati membri entro il 21/7/2004, per un verso, avrebbe determinato l’illegittimità sia delle norme legislative disciplinanti i piani oggetto di essa sia dei relativi atti amministrativi , per l’altro verso, avrebbe esposto la Regione allo esercizio del potere sostitutivo statale”.
Quindi le Direttive europee, il cui termine di recepimento da parte degli stati membri è scaduto sono comunque un vincolo della azione amministrativa da parte delle autorità preordinate a darvi attuazione secondo le proprie competenze e quindi anche in sede amministrativa e non solo legislativa (Nel caso della VAS gli enti locali sono competenti relativamente ad esempio agli strumenti di pianificazione territoriale). Il vincolo alla azione amministrativa anche dei Comuni va inteso in 2 sensi (CG C/148-78 del 5/4/1979 nonché CG C152/1984 del 26/2/1986):
  1. in sede applicativa tali Direttive non recepite dalla legge statale costituiscono parametro di legittimità della azione amministrativa
  2. sono precluse azioni amministrative che contrastino con tali Direttive.

Da ultimo (siamo nel 2010) il Comune di Follo ha avviato una Variante Generale al vigente PUC sopra esaminato. Nell’avviare la procedura di approvazione della Variante finalmente gli amministratori si sono accorti della esistenza della VAS e hanno dato uno specifico incarico al progettista della Variante per elaborare anche il Rapporto Ambientale propedeutico alla VAS della Variante da predisporre e approvare.
La delibera di incarico sopra citata però non sana la mancata applicazione della VAS al PUC approvato. Questo per due ragioni:
  1. per una questione di legittimità formale: la VAS andava applicata al PUC vigente
  2. perché non avendo valutato correttamente la sostenibilità del PUC vigente la VAS della Variante sarà ristretta (basta leggere la lettera g) dell’incarico) dentro gli scenari predefiniti dal PUC vigente riprodotti dagli obiettivi della Variante: sviluppo offerta turistico ricreativa e della edilizia residenziale per soddisfare il fabbisogno abitativo del territorio comunale. In questo quadro la VAS della Variante, come scritto nell’incarico si limiterà a misurare l’impatto ambientale del carico insediativo e l’occupazione del suolo aggiuntiva dei suddetti scenari predefiniti. Tutto ciò è ancora più grave perché il quadro fondativo del PUC vigente nonché gli obiettivi da esso previsti non sono mai stati valutati con una corretta VAS.
Insomma il Comune di Follo nel tentativo di mettere una pezza alle violazioni della normativa comunitaria fatte nel recente passato si limita a valutare la compatibilità ambientale di uno scenario di aumento del consumo suolo magari condendolo, come si ricava dall’incarico per la Variante, con un poco di edilizia sostenibile e di risparmio energetico…… che si sa male non fa. Come dire meglio che niente ma credo che costruire un piano urbanistico sostenibile secondo i principi della VAS sia ben altra cosa!
La soluzione, coerente con la normativa sulla VAS vigente, sarebbe quella di valutare attraverso il Rapporto Ambientale da redigere, non solo la sostenibilità ambientale e la fattibilità delle singole previsioni trasformative della Variante (come è scritto nell'incarico al progettista) ma effettuare una vera e propria VAS anche al vigente PUC basandolo su quegli scenari alternativi compresa la opzione zero di cui abbiamo spiegato qui .


Che dite lo faranno? forse se glielo imponesse l'autorità giudiziaria e o l'Unione Europea può darsi. Se aspettiamo invece gli amministratori di Follo o la Regione Liguria........ campa cavallo che il cemento cresce!

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