
E A LORO

PERCHE' DA COME PASSERANNO LORO IL PROSSIMO ANNO DIPENDERA' LA QUALITA' DEL PROSSIMO ANNO DI TUTTI NOI.......
PER NON PARLARE DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA
QUINDI.......
DIAMOCI UNA MOSSA !!!
La polis fu un modello di struttura tipicamente e solamente greca che prevedeva l'attiva partecipazione degli abitanti liberi alla vita politica. In contrapposizione alle altre città-stato antiche, la peculiarità della polis non era tanto la forma di governo democratica od oligarchica, ma l'isonomia: il fatto che tutti i cittadini liberi soggiacessero alle stesse norme di diritto.


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Il Sindaco Federici nella sua conferenza stampa di fine anno ha annunciato un prossimo maxi accordo con Enel SpA. L’accordo viene presentato come fosse una brillante iniziativa della amministrazione comunale, in realtà se mai un accordo verrà raggiunto dovrà semplicemente rispettare impegni presi da tempo da Enel od obblighi di legge anche del Comune.
INFATTI:
L’Enel non ha mai rispettato completamente gli impegni presi negli anni 90 al momento della nuova autorizzazione alla centrale di Vallegrande, in particolare l’Enel doveva contribuire, per citare l’aspetto più rilevante, alla istituzione di un osservatorio epidemiologico in chiave di prevenzione sanitaria del rischio inquinamento, osservatorio mai partito seriamente.
L’Enel negli anni 90 per evitare una condanna penale per inquinamento dell’aria (emissioni polveri) e scarichi termici (le acque calde di raffreddamento della centrale emesse nel nostro golfo) patteggiò la pena. Il giudice dell’epoca stabilì una provvisionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla centrale, si trattava solo di un anticipo su quello che avrebbe potuto essere un vero e proprio risarcimento di parecchi miliardi delle vecchie lire se il Comune avesse fatto causa, in sede civile, all’Enel, come suggerito da un parere del 2000 da parte di consulenti nominati dalla prima giunta Pagano. Ovviamente il Comune decise di non fare causa e stiamo aspettando ancora oggi la transazione che almeno giustifichi nell’interesse della città quella decisione sciagurata.Enel non ha fino ad oggi adeguato il suo impianto alla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale come previsto dalla normativa europea e nazionale, per un esame attualizzato della quale vedi qui . L’Enel avrebbe dovuto adeguarsi a tale normativa partire dal 30/12/2004, ma l’iter è tutt’ora in istruttoria.
Il Comune non ha mai spiegato se sta utilizzando , e se si come, i poteri che gli sono riconosciuti in materia di autorizzazione integrata ambientale. Il Comune infatti ai sensi della vigente normativa deve rilasciare un parere sanitario che preveda apposite prescrizione da inserire nella autorizzazione in chiave di prevenzione dell’impatto dell’inquinamento sulla salute dei cittadini. Non solo ma in base a questa normativa in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'Autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata
L’accordo di cui blatera Federici infine è previsto dalla stessa normativa sulla autorizzazione integrata ambientale secondo la quale in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi d'intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni territorialmente competenti e i gestori specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali.
COSA DEVE FARE IL SINDACO FEDERICI
Invece che annunciare accordi fantasma, in realtà solo obblighi di legge o rispetto di impegni già presi, Federici dovrebbe dare attuazione a quanto previsto nel suo programma elettorale. Scriveva Federici nel suo programma elettorale, relativamente alla centrale Enel, sulla base del quale è stato votato dai cittadini spezzini:
“Per quanto riguarda la centrale termoelettrica Enel, l'obiettivo della dismissione del sito potrebbe aprire nuove prospettive strategiche di utilizzo del territorio e di conversione dell'economia cittadina: diventa allora importante perseguire quest'obiettivo per il futuro prossimo, plausibilmente entro il 2015, alla scadenza della prima Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in via di istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente; già nell'immediato, comunque, la procedura di rilascio dell'AIA dovrà essere l’occasione per rimettere in discussione l’impianto nelle attuale funzioni e caratteristiche:
In questo contesto dovrà essere altresì riconsiderata la questione della Convenzione relativa alla causa per il risarcimento del danno ambientale pregresso, tenendo in adeguata considerazione i nuovi criteri di definizione del danno ambientale stabiliti dalla recente normativa europea in materia, verificando il rispetto degli impegni a suo tempo assunti dall'Azienda nei confronti della città ed aggiornandone comunque i contenuti alla luce del confronto che si dovrà tenere in sede ministeriale”.
Voglio solo ricordare al Sindaco e ai suoi collaboratori che per la normativa comunitaria in materia di danno ambientale, le misure di compensazione del danno ambientale alternative alle misure dirette di ripristino ambientale sono così definite : “ La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico” . Appare chiaro come qualsiasi accordo che faccia recuperare almeno in parte il risarcimento dei danni ambientali al nostro territorio da parte della centrale enel, dovrà consistere in un risarcimento al sistema ambientale interessato dall’impatto della centrale in questi anni e non una mera cessione di aree di interesse urbanistico come è avvenuto fino ad ora nella discussione portata avanti dal confronto con ENEL da parte delle amministrazioni locali che si sono succedute in questi anni.
Riuscirà l’amministrazione Federici finalmente ad impostare con dignità tecnico/amministrativa e soprattutto nell’interesse generale dei cittadini spezzini, i futuri rapporti con Enel SpA? Gli strumenti li avrebbe come abbiamo visto sopra ma il coraggio politico e la competenza per attuarli dov’è?
Infatti da detta Delibera si ricavano due notizie rilevanti:
LA PRIMA. Con Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento delle politiche Comunitarie 17.9.2010 n. 5174 è stata comunicata alla Amministrazione regionale una richiesta di informazioni della Commissione europea relativa a possibili non conformità del quadro normativo della Regione Liguria con la direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS). In particolare secondo la Commissione UE la Regione avrebbe contravvenuto a tale Direttiva prevedendo in una sua norma regionale un regime di esclusione della VAS a tutti gli strumenti di pianificazione e varianti sostanziali agli stessi il cui iter è iniziato prima del 21/7/2007. Secondo la Commissione UE invece la disciplina transitoria dettata dall’art. 13 della direttiva 2001/42/CE, prevede che sono sottoposti a V.A.S. i piani e loro modifiche sostanziali il cui primo atto è antecedente il 21 luglio 2004 ma il cui iter non si sia concluso entro il 21 luglio 2006. A questo punto la Regione Liguria dovrà ai sensi dell’articolo 226 del Trattato UE presentare le proprie motivazioni entro due mesi dal ricevimento di tale nota, se non lo ha fatto oppure se quello che scriverà non soddisferà le richieste di chiarimento della Commissione UE questa ultima emetterà un Parere Motivato che costituisce una messa in mora per la Regione perché se non si adeguerà a tale Parere la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia della UE.
LA SECONDA. Nelle premesse della delibera si afferma testualmente che la decisione di revoca deriva anche dalla avvenuta presentazione da parte dell’Ente Parco 5 Terre di una variante sostanziale al Piano adottato tale da implicare una sua riadozione che, afferma la delibera regionale, “ne aggiorni i contenuti secondo un procedimento trasparente e partecipato in ogni fase quale quello che oggi impone la normativa comunitaria”. La normativa comunitaria che impone ciò è la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) afferma subito dopo la stessa delibera della Giunta Regionale.
CONCLUSIONE
Secondo questi due atti ufficiali (della Commissione UE e della Regione Liguria) si desume che:
Come dire c’è ora da andare a vedere tutti gli atti di pianificazione che dal 2004 in poi sono stati adottati e/o approvati in Provincia della Spezia e allora si che…….. ci sarà da divertirsi!
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La Regione Liguria ha finalmente, con apposita delibera n. 1482 del 2010, revocato il Piano del Parco delle 5 Terre adottato nel 2002. Ovviamente, continuando in una tradizione che non ha mai brillato in trasparenza, il sito del Parco riproduce il testo del Piano del 2002 senza alcun riferimento alla avvenuta revoca pubblicata nel BURL lo scorso 22/12 e approvata il 10/12 dalla giunta Regionale!Il Piano come abbiamo avuto modo di spiegare qui, e qui in realtà era decaduto dal 2007! Nonostante ciò anche questa volta, come è spesso è avvenuto nel passato (Pitelli, dragaggi del golfo, centrale Enel della Spezia, gestione discariche varie, vecchio inceneritore di Boscalino etc. etc.), c’è voluto l’intervento della magistratura per “costringere” le istituzioni politiche a riportare un poco di legittimità nella prassi amministrativa di gestione del nostro territorio, ma tant’è, visto il livello del ceto dirigente politico e burocratico della nostra Provincia, acquisiamo la buona notizia.
La delibera precisa inoltre che fino all’approvazione del nuovo Piano valgono le misure di salvaguardia previste dal decreto istitutivo del Parco Nazionale (DPR 6/10/1999).
Si apre quindi una fase di transizione molto importante nella gestione del territorio delle 5 Terre, dove, anche alla luce delle esperienze precedenti, sarà intanto necessario il rispetto di tutte le norme applicabili. Mi permetto quindi di ricordare che oltre alle misure di salvaguardia sopra citate in attesa del nuovo piano del parco dovranno essere rispettate:
Alcune ulteriori precisazioni sulla gestione legittima di questa fase transitoria:
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Il Vice Sindaco del Comune di Portovenere ha risposto ad una interrogazione dei consiglieri di minoranza sulle modalità organizzative di gestione del Parco Naturale Regionale di Portovenere. Secondo la risposta del Vice Sindaco (che è anche presidente del Parco) è normale che un Parco Regionale sia gestito direttamente dal Comune e per sostenere questa tesi cita varie norme regionali in materia di aree protette.Il Vice Sindaco di Portovenere cercando di giustificare la gestione in house del Parco da parte del Comune cita varie aree protette gestite direttamente dai Comuni. Ora la maggior parte non sono parchi ma riserve naturali o aree marine. Sul punto basta leggere le diverse definizioni che la legge quadro nazionale sulle aree protette fornisce per: parco (comma 2 articolo 2), riserve naturali (comma 3 articolo 2), riserve marine (comma 4 articolo 2). E’ ovvio che riserve naturali e aree marine protette hanno caratteristiche di limitazione del territorio, di peculiarità esclusivamente protezionistiche che possono giustificare la gestione diretta di Comuni ma anche di Istituti di ricerca, Fondazioni o addirittura come avviene in altre parti d’Italia di associazioni ambientaliste come WWF e LIPU.
Il Vice Sindaco cita due soli parchi regionali (definibili come tali secondo la legge quadro nazionale sulle aree protette) : Piana Crixia e Bric Tana gestiti direttamente dai Comuni. Il Vice Sindaco però omette alcune informazioni fondamentali ai fini della giustificazione della gestione diretta da parte del Comune del Parco di Portovenere. Infatti secondo la legge regionale 12/1995 (comma 2 articolo 15) i suddetti Parchi Piana Crixia e Bric Tana sono gestiti dai Comuni di Piana Crixia (SV) e di Millesimo (SV) ma solo in via transitoria fino alla nascita del Parco naturale regionale del Finalese.
Quindi la legge ligure conferma che la gestione ordinaria di un Parco Regionale deve essere quella di un Ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico distinto dai Comuni territorialmente interessati dal Parco.
Il Vice Sindaco nella sua risposta aggiunge ulteriori anomalie nella gestione del Parco regionale di Portovenere affermando che il rappresentante legale del Parco è il Sindaco; se è così non si capisce perché il Vice Sindaco sia Presidente del Parco. Infatti secondo il comma 2 articolo 9 delle legge regionale 12/1995 è il Presidente del Parco ad essere il rappresentante legale del parco: ci sono quindi due rappresentanti legali o forse c’è un Presidente del Parco di troppo?Il Vice Sindaco peggiora le sue motivazioni quando infine afferma che la struttura chiamata ad occuparsi del parco regionale di Portovenere è un ufficio comunale. Tutto ciò conferma che quello che secondo la legge quadro regionale doveva essere un regime transitorio a Portovenere è diventato la norma.
Almeno le Amministrazioni del Comune di Portovenere precedenti a quella attuale avevano avuto la buona idea di affiancare la gestione comunale del Parco ad una Commissione aperta alle associazioni ambientaliste e ad altri soggetti portatori di interessi scientifici!
Quindi per una ragione di mero controllo politico di un’area si è contravvenuto ai principi giuridici generali in materia di aree protette creando un mostro giuridico istituzionale assolutamente inutile e ridondante : Presidente, Ufficio comunale apposito, nomina di apposito funzionario (che peraltro è anche dirigente del Comune), commissione ad hoc per l’area marina, consulenze varie .
Struttura questa che di fatto è fuori da un controllo non solo esterno al Comune (mancano tutti i soggetti che normalmente dovrebbero far parte di un Ente Parco autonomo) ma anche interno in quanto proprio per il modello organizzativo scelto, il Consiglio Comunale al massimo potrà avere un controllo ex post sulla gestione del Parco.
Come ho avuto modo di ribadire al recente convegno dei VAS e Ambientalmente sul caso 5 Terre un Ente Parco deve avere natura di soggetto amministrativo ad elevata specializzazione tecnico scientifica, con una rilevante indipendenza dalle strutture di derivazione politico rappresentativa. L’Ente Parco quindi deve perseguire la finalità di conservazione/valorizzazione del patrimonio naturale, non attraverso un processo di mediazione politica ma all’interno di un sistema di procedure e strumenti di gestione il più possibile oggettive e scientifiche attuate attraverso responsabilità tecniche precise e trasparenti.
A conferma si veda la variegata composizione del Consiglio di Amministrazione (dove gli enti locali sono ben presenti come Comunità del Parco ma non costituiscono mai da soli la maggioranza in Consiglio)
Questa architettura istituzionale dell’Ente Parco, disegnata dalla legge quadro sulle aree protette, non costituisce una assoluta penalizzazione del livello istituzionale locale e tanto meno della comunità locale , ci sono infatti nella legge sui parchi strumenti di gestione e concertazione (previsti o prevedibili anche dalla legislazione regionale in materia) per evitare questo rischio:
Sarebbe ora che il Vice Sindaco invece che giocare con norme che dimostra di conoscere poco si decidesse a dimettersi da Presidente del Parco e sarebbe ora che la Regione Liguria intervenisse ponendo fine a questa anomalia giuridico istituzionale, unica in tutto il territorio regionale peraltro!
La Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, per il momento, non ha accolto le questioni sollevate dalla Petizione delle associazioni ambientaliste. Come emerge dalla analisi che segue non si tratta di una vittoria definitiva da parte di GNL Italia ma solo un rinvio della partita al momento della autorizzazione finale dell’ampliamento. Di seguito forniamo in CORSIVO i passaggi più rilevanti del Parere della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, con in GRASSETTO i nostri commenti.La Commissione sulle Petizioni di fatto rinvia il suo pronunciamento definitivo al momento della autorizzazione finale all’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia. Afferma la Commissione per le Petizioni: “Il parere della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente è un dispositivo interno istituito in Italia per la valutazione tecnica di impatto ambientale. Il parere numero 393 dell'autorità regionale ligure del 3 aprile 2009 costituisce anch'esso parte della procedura VIA. Il parere della commissione VIA del 3 settembre 2009 non è pertanto un decreto del ministero dell'Ambiente italiano inteso ad approvare il progetto né l'autorizzazione finale del progetto da parte dello Stato italiano. “ Non a caso la Commissione sulle Petizioni così conclude il suo parere: “Una volta che il progetto avrà ricevuto l'autorizzazione, se il firmatario fornirà ulteriori e più precise informazioni alla Commissione, il caso potrà essere riesaminato." Quindi in sostanza la Commissione ritiene che solo con la chiusura del procedimento si potranno valutare fino in fondo le violazioni in materia di normativa europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sulla tutela delle biodiversità e sui rischi di incidenti rilevanti sollevate dalla Petizione della associazione Posidonia.
A conferma di questo nostro giudizio si veda anche il seguente passaggio relativo alla normativa sulla bioversità: “ La Commissione europea desidera ricordare che gli articoli 6, paragrafo 3, e 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat definiscono la procedura da seguire da parte delle autorità nazionali prima di autorizzare piani o progetti che potrebbero avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 (sito di importanza comunitaria o zona di protezione speciale). Nel caso in esame, sembra che non sia stata ancora concessa alcuna autorizzazione per il progetto da parte delle autorità nazionali. Non è quindi dato rilevare alcuna potenziale violazione delle disposizioni sopra menzionate.”
Ci sono poi delle ammissioni potenziali di contrasto con la normativa comunitaria in materia di VIA. Leggiamo dal parere della Commissione Petizioni: “Il firmatario indica che sono in corso due procedure VIA – una per l'ammodernamento e l'adeguamento del rigassificatore di Panigaglia e l'altra per operazioni di dragaggio/bonifica. Tale suddivisione del progetto è legittima nella misura in cui si considerano gli impatti complessivi ai sensi della direttiva VIA.”. Ora è chiaro, come è emerso dalla VIA del Ministero dell'Ambiente, che tale impatto complessivo tra ampliamento del rigassificatore e dragaggio/bonifica del golfo non è stato valutato. La Commissione non lo rileva perchè si è pronunciata prima del decreto ministeriale che ha concluso il giudizio di VIA , le associazioni ambientaliste si riservano quindi di risollevare anche questo aspetto alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo nel caso della autorizzazione all'ampliamento del rigassificatore.
C’è un auspicio senza trarre per il momento giudizi definitivi sul rispetto della normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante. Afferma il parere della Commissione Petizioni: “In base alle informazioni limitate disponibili sul progetto e alla luce del suo stato attuale, la Commissione non ha motivo di supporre che le disposizioni delle direttiva Seveso II non saranno applicate correttamente nel caso in esame.” Siamo come dire nel campo quasi esoterico se possiamo permetterci, le norme o sono violate o non lo sono , supporre che non saranno violate è veramente un esercizio verbale “funambolico” degno del miglior politichese.Resta il fatto che sul punto la Commissione Petizioni non si pronuncia anche perchè l'iter previsto dalla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante non è ancora concluso. Le associazioni ambientaliste anche su questo punto si riservano di sollevare i numerosi profili di contrasto con la normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante al momento della eventuale autorizzazione finale all'ampliamento del rigassificatore.
Nel parere è assente la motivazione del perché non ci sarebbe stata la violazione sollevata dalla petizione relativa al Mercato Comune del gas: Afferma infatti la Commissione per le Petizioni: “Dalle informazioni fornite non è possibile identificare alcuna misura contraria alle disposizioni della seconda direttiva sul gas 2003/55/CE1 o della terza direttiva sul gas 2009/73/CE2.”
Si ammettono ulteriori violazione della normativa comunitaria in materia di qualità dell’aria, già in atto, afferma infatti il parere della Commissione Petizioni:
Il parere della Commissione Petizioni solleva violazioni potenziali della normativa comunitaria come queste: “La legislazione UE in materia di qualità dell'aria ambiente stabilisce valori limite per alcuni agenti inquinanti, ma rientra nella sfera di competenza degli Stati membri decidere quali misure adottare e quali attuare al fine di raggiungere e non superare tali valori limite. Ai sensi della direttiva 2008/50/CE, la Commissione non ha diritto di interferire nella decisione di uno Stato membro riguardo all'attuazione di un progetto che potrebbe eventualmente avere effetti dannosi sulla qualità dell'aria ambiente.” Questo è un passaggio importante perchè conferma come non ci sia stata da parte di GNL Italia (in sede di progetto di ampliamento e relativo studio di impatto ambientale) come da parte delle autorità competenti nazionali e locali, una attenziona particolare per dimostrare che l'ampliamento non aumenterà lo stato dell'inquinamento in atto nel golfo della Spezia. Anche su questo aspetto le associazioni ambientaliste si riservano di fornire ulteriore documentazione probatoria in caso di autorizzazione finale all'ampliamento del rigassificatore.
CONCLUDENDO
ci pare che la Commissione Petizioni del Parlamento UE si limiti a scrivere che non essendo chiuso il procedimento di autorizzazione finale non ci sono sufficienti elementi per prendere posizione definitivamente sulle violazioni della normativa comunitaria sollevate dalla Petizione.
Ragione di più da parte delle associazioni firmatarie della Petizione di continuare la loro battaglia per impedire l’ampliamento del rigassificatore, ampliamento, lo vogliamo comunque ribadire che senza l’Intesa con la Regione Liguria non potrà passare. Non solo ma nel malaugurato caso la Regione ripensasse il suo attuale no all’Intesa con il Governo, anche da questo parere della Commissione Petizioni del Parlamento UE, apparentemente non totalmente soddisfacente per il fronte del No, emergono vari elementi che potranno essere utilizzati per un ricorso al TAR Lazio insieme con altri di diritto nazionale come abbiamo sottolineato qui
Dopo l’approvazione in Comitato Portuale della disciplina di dettaglio per l’attuazione del Progetto di Watefront abbiamo atteso delle dichiarazioni argomentate da parte di tutti gli interessati (amministratori, politici, sindacalisti, associazioni imprenditoriali ed ambientalisti) che non fossero la solita litania sul si o no al waterfront o sulla c.d. cultura del fare (…..dire, baciare, lettera, testamento). Niente da fare da tutte le dichiarazioni ci è sembrato che nessuno abbia letto attentamente questo documento soprattutto nella parte più significativa che è quella del punto 4.2. Procedure di approvazione degli interventi nell’ambito portuale. Eppure questo punto in particolare è decisivo perché chiarisce le modalità di approvazione e quindi di valutazione del Waterfront definendo quindi i margini di intervento di enti locali e pubblico interessato e soprattutto stabilendo i tempi, il tipo di atti, le modalità di consultazione del pubblico.
Cosa dice questo punto 4.2. lo riportiamo per esteso nella parte più significativa : “ Poiché gli interventi sono prevalentemente di iniziativa pubblica, i medesimi saranno approvati, sotto il profilo urbanistico territoriale paesistico ambientale, edilizio e dell’impatto ambientale, mediante ricorso alla procedura di cui all’articolo 81 del DPR 616/1977 ( come riportato dalla legge regionale 9/2003).”
Ora il riferimento a questa norma significa che ogni singolo intervento dovrà avere uno specifico inter autorizzatorio con la presentazione, da parte della Autorità Portuale (per la parte pubblica) e da parte dei soggetti attuatori (per la parte privata) di uno studio sugli effetti urbanistici-territoriali e ambientali dell’opera/intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Quindi secondo il Comitato Portuale (organo nel quale lo ricordiamo sono rappresentanti tutti i soggetti istituzionali nonché sindacati e operatori portuali) il progetto di Waterfront andrà approvato e valutato come fosse uno somma di singoli interventi separati uno dall’altro. Ma è davvero così?
Se noi andiamo ad esaminare il documento del Comitato Portuale vediamo che gli interventi previsti dal progetto di Waterfront assumono le caratteristiche di un vero e proprio strumento urbanistico (quindi non una somma di progetti soltanto) che definisce le destinazioni funzionali delle diverse aree interessate dal progetto:
Area 1: verde pubblico, piccoli esercizi commerciali, turismo
Area 2: nautico, commerciale, tempo libero, attrezzature per lo sport
Area 3: uffici pubblici (esistenti)
Area 4: terziario, funzioni ricettive, convegnisti che, tempo libero, dotazione culturale, uffici, parcheggi,
Area 5: centro sportivo, residenziale, commerciale, parcheggi
Siamo quindi di fronte ad un chiaro strumento di pianificazione che va a ridisegnare un’area importante del demanio portuale ma non solo e che quindi avrà ricadute dirette ed indirette sull’intera area del PUC della Spezia interessata dal fronte mare.
D’altronde che la cose siano in questi termini lo confermano una serie di documenti ufficiali, infatti la delibera di approvazione del PRP(Piano regolatore portuale) da parte del Consiglio Regionale relativamente all’impianto normativo di attuazione delle diverse aree (compresa quindi quella dell’attuale progetto di Waterfront) prevede che lo stesso sfugga : “ alla tentazione di predisporre una zonizzazione troppo disegnata , privilegiando gli indirizzi di massima ovvero il ricorso alla configurazione di semplici schemi di assetto, diretti a predisporre , in vista della successiva fase progettuale, indirizzi di massima , comunque non vincolanti” ed aggiunge che “ Per ogni ambito di intervento dovrà essere elaborato uno Schema di assetto urbanistico “.
Non solo ma prima ancora di definire la procedura accelerata il Comitato Portuale ed in primo luogo la Autorità Portuale avrebbero dovuto rispettare gli impegni presi nel verbale del Tavolo di confronto sull’attuazione del PRP del 30/11/2009 secondo il quale :
Non risulta al sottoscritto che alcuno di questi punti sia stato predisposto in via definitiva.
Quindi la decisione del Comitato Portuale stabilisce un iter di approvazione del progetto di Waterfront che frammenterà lo stesso in tanti singoli interventi ed opere perdendo di vista l’impatto complessivo in termini ambientali, urbanistici, sociali del progetto e producendo i seguenti risultati in sequenza logica:
Insomma siamo alle solite in questa città: procedure al limite della legittimità decise nel chiuso delle stanze tra i soliti noti, il tutto condito con le stronzate della cultura del fare, quella cultura che è così presente nel nostro ceto politico dirigente che:
……… e finiamola qui che è meglio!
Su come intendiamo la partecipazione ed una corretta procedura di approvazione del Waterfront abbiamo scritto qui e qui
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