venerdì 31 dicembre 2010

BUON ANNO A TUTTI........

MA SOPRATTUTTO A LORO





E A LORO




PERCHE' DA COME PASSERANNO LORO IL PROSSIMO ANNO DIPENDERA' LA QUALITA' DEL PROSSIMO ANNO DI TUTTI NOI.......


PER NON PARLARE DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA


QUINDI.......


DIAMOCI UNA MOSSA !!!

L'intervista di Bonanini e la miseria della politica locale


Oggi sul Secolo XIX è pubblicata una lunga intervista di Bonanini. Tutto il ragionamento dell'ex presidente del Parco delle 5 Terre è volto a dimostrare l'assenza di sue responsabilità penali personali. Posizione dal punto di vista della persona Bonanini certamente comprensibile, ma inaccettabile se vista dal punto di vista del ruolo pubblico che ha ricoperto in questi anni. Perchè come abbiamo sempre scritto in questo blog un conto sono le responsabilità penali che sono personali e vanno accertate e sanzionate dagli organi competenti (la famosa distinzione dei ruoli di cui peraltro non si è mai vista traccia nella gestione del Parco del 5 Terre!) , altra cosa sono le responsabilità politico-amministrative. Su quelle Bonanini sorvola bellamente in questo certamente aiutato dall'intervistatore che non brilla, almeno in questo articolo, in capacità di articolare domande non dettate dal mantra recitato dall'intervistato: non sono responsabile di alcun reato nella gestione del parco.

Da ex amministratore pubblico e da cittadino impegnato in politica da anni, a questo mantra viene da rispondere: CHI SE NE FREGA. Si chi se ne frega se non è responsabile di reati. Io come la gran parte dei cittadini spezzini e soprattutto delle 5 Terre, non essendo poliziotti o carabinieri tanto meno magistrati, vogliamo sapere dall'ex Presidente:
Perchè non pubblicava i bilanci del Parco
Perchè c'è un buco nel bilancio del Parco di svariati milioni di euro
Perchè il piano del parco non è stato approvato ed è stato lasciato decadere
Perchè dal 2007 l'Ente Parco ha rilasciato il nulla osta di sua competenza sulla base di un piano non più in vigore e senza che esistesse un regolamento sulle attività del Parco
Perchè l'Ente Parco non aveva un Direttore vero con i titoli per esercitare la sua funzione
Perchè l'Ente Parco non aveva una pianta organica e i collaboratori erano tutti a tempo determinato spesso legati a cooperative convenzionate senza gare e/o bandi

Allora caro Bonanini difenditi pure sul piano penale, è un tuo diritto costituzionale e come dire, anche se non condivido politicamente nulla di te, io sono pronto a battermi perchè questo diritto ti sia riconosciuto. Ma che cavolo! Spiega ai cittadini le ragioni di una gestione politico amministrativa così scellerata, così occulta, così arrogante.

D'altronde perchè Bonanini non spiega tali ragioni? Prima di tutto perchè resta una persona arrogante come si evince dalla intervista, ma c'è una ragione ben più grave. Chi in questi anni, ma anche dopo la apertura della inchiesta, ha messo l'attenzione sulla gestione del Parco? Solo qualche singola persona che da sempre si batte contro detta gestione. Ci hanno provato i VAS e Ambientalmente nel loro convegno di qualche settimane fa, voci isolate e comunque della società civile organizzata. Ma i politici e gli amministratori che contano sul punto non parlano, non hanno manifestato alcuna seria riflessione. L'unica uscita dopo l'apertura della inchiesta della magistratura è stata quella dell'ineffabile Presidente della Provincia tutto preoccupato dello spostamento della sede del Parco da Riomaggiore a Monterosso. Vergogna Fiasella! non una parola sulla gestione del Parco, non una parola sui buchi di bilancio, non una parola sulla politica urbanistica del Parco e sulla gestione del personale, non una parola su come l'ente che lui rappresenta, membro a pieno titolo della Comunità del Parco, abbia vigilato e indirizzato sulla gestione di questo Parco.

E allora di fronte a questa perdurante collusione politica non possiamo stupirci se Bonanini rilasci una intervista dalla quale vuole farci credere (ma forse lo crede anche lui intorcigliato nella sua arroganza autoreferenziale a livello di patologia psicologica) che tutto quanto è accaduto in questi mesi sia frutto di un complotto contro di lui. Lui sa che nessuno di chi ha posizioni di responsabilità politica e amministrativa rilevanti (Comuni, Provincia, Regione, Ministero dell'Ambiente) lo chiamerà a rispondere delle sue responsabilità politiche e amministrative, per questo si permette nella intervista affermazioni inaccettabili, anche sotto il profilo legale, per cui i "reati sono ascrivibili solo al Comune di Riomaggiore". Ah si? Ma quei reati sono stati commessi o no all'interno di pratiche in cui il Parco aveva titolarità di funzioni? E la confusione gestionale ed organizzativa tra uffici del Comune e uffici del Parco non c'entra nulla con la gestione allegra delle pratiche edilizie nel Parco delle 5 Terre?

Non ci siamo cari miei, siamo qui a fine anno ancora a cercare di far capire non tanto a Bonanini ma a tutta la classe dirigente locale e regionale come senza distinzione dei ruoli, senza una corretta ed efficacia gestione delle proprie funzioni, senza una trasparenza adeguata nella gestione della cosa pubblica, senza il rispetto della legge, senza un coinvolgimento vero dei cittadini, non ci può essere ne democrazia ne sviluppo sostenibile o autosostenibile.
Siamo ancora qui a perdere tempo, energie per spiegare alla nostra classe dirigente l'a-b-c della democrazia.

Forse la nostra classe politica, incapace di governare la complessità della società moderna, sta allevando da tempo un Luigi Bonaparte moderno o forse costui è già arrivato, forse il suo 18 brumaio è gia passato, e non se ne sono neppure accorti, perchè ce l'hanno dentro di loro perchè loro sono la caricatura di quello storico!

giovedì 30 dicembre 2010

Centrale Enel: le balle di fine anno del Sindaco Federici

Il Sindaco Federici nella sua conferenza stampa di fine anno ha annunciato un prossimo maxi accordo con Enel SpA. L’accordo viene presentato come fosse una brillante iniziativa della amministrazione comunale, in realtà se mai un accordo verrà raggiunto dovrà semplicemente rispettare impegni presi da tempo da Enel od obblighi di legge anche del Comune.

INFATTI:

L’Enel non ha mai rispettato completamente gli impegni presi negli anni 90 al momento della nuova autorizzazione alla centrale di Vallegrande, in particolare l’Enel doveva contribuire, per citare l’aspetto più rilevante, alla istituzione di un osservatorio epidemiologico in chiave di prevenzione sanitaria del rischio inquinamento, osservatorio mai partito seriamente.

L’Enel negli anni 90 per evitare una condanna penale per inquinamento dell’aria (emissioni polveri) e scarichi termici (le acque calde di raffreddamento della centrale emesse nel nostro golfo) patteggiò la pena. Il giudice dell’epoca stabilì una provvisionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla centrale, si trattava solo di un anticipo su quello che avrebbe potuto essere un vero e proprio risarcimento di parecchi miliardi delle vecchie lire se il Comune avesse fatto causa, in sede civile, all’Enel, come suggerito da un parere del 2000 da parte di consulenti nominati dalla prima giunta Pagano. Ovviamente il Comune decise di non fare causa e stiamo aspettando ancora oggi la transazione che almeno giustifichi nell’interesse della città quella decisione sciagurata.

Enel non ha fino ad oggi adeguato il suo impianto alla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale come previsto dalla normativa europea e nazionale, per un esame attualizzato della quale vedi qui . L’Enel avrebbe dovuto adeguarsi a tale normativa partire dal 30/12/2004, ma l’iter è tutt’ora in istruttoria.

Il Comune non ha mai spiegato se sta utilizzando , e se si come, i poteri che gli sono riconosciuti in materia di autorizzazione integrata ambientale. Il Comune infatti ai sensi della vigente normativa deve rilasciare un parere sanitario che preveda apposite prescrizione da inserire nella autorizzazione in chiave di prevenzione dell’impatto dell’inquinamento sulla salute dei cittadini. Non solo ma in base a questa normativa in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'Autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata

L’accordo di cui blatera Federici infine è previsto dalla stessa normativa sulla autorizzazione integrata ambientale secondo la quale in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi d'intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni territorialmente competenti e i gestori specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali.


COSA DEVE FARE IL SINDACO FEDERICI

Invece che annunciare accordi fantasma, in realtà solo obblighi di legge o rispetto di impegni già presi, Federici dovrebbe dare attuazione a quanto previsto nel suo programma elettorale. Scriveva Federici nel suo programma elettorale, relativamente alla centrale Enel, sulla base del quale è stato votato dai cittadini spezzini:

“Per quanto riguarda la centrale termoelettrica Enel, l'obiettivo della dismissione del sito potrebbe aprire nuove prospettive strategiche di utilizzo del territorio e di conversione dell'economia cittadina: diventa allora importante perseguire quest'obiettivo per il futuro prossimo, plausibilmente entro il 2015, alla scadenza della prima Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in via di istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente; già nell'immediato, comunque, la procedura di rilascio dell'AIA dovrà essere l’occasione per rimettere in discussione l’impianto nelle attuale funzioni e caratteristiche:

  • ridiscussione della potenza, della tipologia dei combustibili,
  • delle tecniche di disinquinamento nonché della possibilità di investimenti in politiche
  • energetiche territoriali a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

In questo contesto dovrà essere altresì riconsiderata la questione della Convenzione relativa alla causa per il risarcimento del danno ambientale pregresso, tenendo in adeguata considerazione i nuovi criteri di definizione del danno ambientale stabiliti dalla recente normativa europea in materia, verificando il rispetto degli impegni a suo tempo assunti dall'Azienda nei confronti della città ed aggiornandone comunque i contenuti alla luce del confronto che si dovrà tenere in sede ministeriale”.

Voglio solo ricordare al Sindaco e ai suoi collaboratori che per la normativa comunitaria in materia di danno ambientale, le misure di compensazione del danno ambientale alternative alle misure dirette di ripristino ambientale sono così definite : “ La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico” . Appare chiaro come qualsiasi accordo che faccia recuperare almeno in parte il risarcimento dei danni ambientali al nostro territorio da parte della centrale enel, dovrà consistere in un risarcimento al sistema ambientale interessato dall’impatto della centrale in questi anni e non una mera cessione di aree di interesse urbanistico come è avvenuto fino ad ora nella discussione portata avanti dal confronto con ENEL da parte delle amministrazioni locali che si sono succedute in questi anni.

Riuscirà l’amministrazione Federici finalmente ad impostare con dignità tecnico/amministrativa e soprattutto nell’interesse generale dei cittadini spezzini, i futuri rapporti con Enel SpA? Gli strumenti li avrebbe come abbiamo visto sopra ma il coraggio politico e la competenza per attuarli dov’è?




martedì 28 dicembre 2010

Dalla Revoca del Piano del Parco 5 Terre, buone notizie per la tutela del territorio di tutta la Provincia!

Come scrivevo a conclusione del post precedente, la Delibera della Giunta Regionale che ha revocato il Piano delle 5 Terre contiene elementi di grande interesse per tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica (e varianti sostanziali degli stessi) il cui iter di approvazione è iniziato nel 2004 e non è finito nel luglio del 2006, come pure di quelli il cui iter è iniziato a partire dal luglio del 2006.

Infatti da detta Delibera si ricavano due notizie rilevanti:


LA PRIMA. Con Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento delle politiche Comunitarie 17.9.2010 n. 5174 è stata comunicata alla Amministrazione regionale una richiesta di informazioni della Commissione europea relativa a possibili non conformità del quadro normativo della Regione Liguria con la direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS). In particolare secondo la Commissione UE la Regione avrebbe contravvenuto a tale Direttiva prevedendo in una sua norma regionale un regime di esclusione della VAS a tutti gli strumenti di pianificazione e varianti sostanziali agli stessi il cui iter è iniziato prima del 21/7/2007. Secondo la Commissione UE invece la disciplina transitoria dettata dall’art. 13 della direttiva 2001/42/CE, prevede che sono sottoposti a V.A.S. i piani e loro modifiche sostanziali il cui primo atto è antecedente il 21 luglio 2004 ma il cui iter non si sia concluso entro il 21 luglio 2006. A questo punto la Regione Liguria dovrà ai sensi dell’articolo 226 del Trattato UE presentare le proprie motivazioni entro due mesi dal ricevimento di tale nota, se non lo ha fatto oppure se quello che scriverà non soddisferà le richieste di chiarimento della Commissione UE questa ultima emetterà un Parere Motivato che costituisce una messa in mora per la Regione perché se non si adeguerà a tale Parere la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia della UE.

LA SECONDA. Nelle premesse della delibera si afferma testualmente che la decisione di revoca deriva anche dalla avvenuta presentazione da parte dell’Ente Parco 5 Terre di una variante sostanziale al Piano adottato tale da implicare una sua riadozione che, afferma la delibera regionale, “ne aggiorni i contenuti secondo un procedimento trasparente e partecipato in ogni fase quale quello che oggi impone la normativa comunitaria”. La normativa comunitaria che impone ciò è la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) afferma subito dopo la stessa delibera della Giunta Regionale.

CONCLUSIONE

Secondo questi due atti ufficiali (della Commissione UE e della Regione Liguria) si desume che:

  1. tutti i piani ed eventuali varianti sostanziali agli stessi (queste ultime in particolare che abbiano effetti significativi sull'ambiente), il cui iter è iniziato prima del 21/7/2004 ma che non si è concluso entro il 21/7/2006, sono soggetti a VAS. Sul punto la Commissione UE ha avuto suo tempo modo di chiarire (paragrafo 3.66 delle sue linee guida del 2004) che tra queste due date va applicata la VAS solo nel caso in cui il piano non fosse in uno stadio eccessivamente avanzato
  2. quindi la VAS è comunque applicabile a tutti i piani e varianti sostanziali il cui iter è iniziato dopo il 21/7/2004 a prescindere dallo stadio di avanzamento in cui si trovano nella loro elaborazione.
  3. che tali piani e varianti dovranno essere assoggettati tramite la VAS a procedura partecipate come previsto dalla normativa comunitaria vigente.

Come dire c’è ora da andare a vedere tutti gli atti di pianificazione che dal 2004 in poi sono stati adottati e/o approvati in Provincia della Spezia e allora si che…….. ci sarà da divertirsi!

domenica 26 dicembre 2010

Revocato il Piano del Parco delle 5 Terre

La Regione Liguria ha finalmente, con apposita delibera n. 1482 del 2010, revocato il Piano del Parco delle 5 Terre adottato nel 2002. Ovviamente, continuando in una tradizione che non ha mai brillato in trasparenza, il sito del Parco riproduce il testo del Piano del 2002 senza alcun riferimento alla avvenuta revoca pubblicata nel BURL lo scorso 22/12 e approvata il 10/12 dalla giunta Regionale!

Il Piano come abbiamo avuto modo di spiegare qui, e qui in realtà era decaduto dal 2007! Nonostante ciò anche questa volta, come è spesso è avvenuto nel passato (Pitelli, dragaggi del golfo, centrale Enel della Spezia, gestione discariche varie, vecchio inceneritore di Boscalino etc. etc.), c’è voluto l’intervento della magistratura per “costringere” le istituzioni politiche a riportare un poco di legittimità nella prassi amministrativa di gestione del nostro territorio, ma tant’è, visto il livello del ceto dirigente politico e burocratico della nostra Provincia, acquisiamo la buona notizia.

La delibera precisa inoltre che fino all’approvazione del nuovo Piano valgono le misure di salvaguardia previste dal decreto istitutivo del Parco Nazionale (DPR 6/10/1999).

Si apre quindi una fase di transizione molto importante nella gestione del territorio delle 5 Terre, dove, anche alla luce delle esperienze precedenti, sarà intanto necessario il rispetto di tutte le norme applicabili. Mi permetto quindi di ricordare che oltre alle misure di salvaguardia sopra citate in attesa del nuovo piano del parco dovranno essere rispettate:

  1. Le misure di salvaguardia individuate in sede di intesa in Conferenza stato regioni . Si tratta delle delibere sull’elenco ufficiale delle aree protette che contengono anche specificazioni sulle misure di salvaguardia per i parchi nazionali, regionali, ma anche di altre delibere come quella del 14/7/2005 che ha stabilito i vincoli per la gestione delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.
  2. Le misure di incentivazione a favore degli Enti Locali territorialmente interessati ex articolo 7 legge 394/1991, che stabiliscono una sorta di elenco delle categorie di interventi coerenti con le finalità dell’area protette: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
  3. Le misure di salvaguardia specificamente indicate dal comma 3 dell’art. 6 della legge 394/1991 (legge quadro nazionale sulle aree protette) e cioè:
  • divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti fuori dei centri edificati così come delimitati ex art. 18 legge 865/1971(norme sulla espropriazione per pubblica utilità) il quale esclude dal perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione
  • divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti nei centri abitati per gravi motivi di salvaguardia ambientale da motivare con apposito provvedimento
  • qualsiasi mutamento (sempre con riferimento alle due aree precedenti? Non è chiaro dalla lettera del comma ma sipuò ritenere di si) del’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta.


Alcune ulteriori precisazioni sulla gestione legittima di questa fase transitoria:

  1. L’Ente Parco nel far rispettare tali misure di salvaguardia può fare come gli pare? No perché anche qui c’è ex lege una supervisione ed un potere di intervento (richiesta di riduzione in pristino) da parte del Ministero dell’Ambiente.
  2. Queste misure di salvaguardia sono derogabili? Si ma solo con un intervento del Ministro dell’Ambiente (in collaborazione con l’Ente Parco) che in caso di necessità e urgenza, con provvedimento motivato può consentire deroghe a dette misure, prescrivendo modalità di attuazione di lavori ed opere ai fini di salvaguardare integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.
Ma le motivazioni a premessa della delibera delle Giunta Regionale sono interessanti anche perché vanno al di la della vicenda delle 5 Terre e potrebbero aprire scenari di profonda revisione su tutta la politica di pianificazione territoriale della nostra provincia. Su questi scenari tornerò nel prossimo post.

giovedì 23 dicembre 2010

BUON NATALE A TUTTI ............







SENZA ESAGERARE PERO' !






CHE SI SA LE FESTE SONO BELLE MA POSSONO ........









STRESSARE !

















Parco di Portovenere: una gestione confusa quindi non trasparente!

Il Vice Sindaco del Comune di Portovenere ha risposto ad una interrogazione dei consiglieri di minoranza sulle modalità organizzative di gestione del Parco Naturale Regionale di Portovenere. Secondo la risposta del Vice Sindaco (che è anche presidente del Parco) è normale che un Parco Regionale sia gestito direttamente dal Comune e per sostenere questa tesi cita varie norme regionali in materia di aree protette.


In un post dello scorso agosto, spiegavamo che secondo la legge regionale quadro sulle aree protette (L. R. 12/1995 comma 1 articolo 5) la gestione delle aree protette regionali deve essere attribuita ad enti dotati di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Vice Sindaco di Portovenere cercando di giustificare la gestione in house del Parco da parte del Comune cita varie aree protette gestite direttamente dai Comuni. Ora la maggior parte non sono parchi ma riserve naturali o aree marine. Sul punto basta leggere le diverse definizioni che la legge quadro nazionale sulle aree protette fornisce per: parco (comma 2 articolo 2), riserve naturali (comma 3 articolo 2), riserve marine (comma 4 articolo 2). E’ ovvio che riserve naturali e aree marine protette hanno caratteristiche di limitazione del territorio, di peculiarità esclusivamente protezionistiche che possono giustificare la gestione diretta di Comuni ma anche di Istituti di ricerca, Fondazioni o addirittura come avviene in altre parti d’Italia di associazioni ambientaliste come WWF e LIPU.

Il Vice Sindaco cita due soli parchi regionali (definibili come tali secondo la legge quadro nazionale sulle aree protette) : Piana Crixia e Bric Tana gestiti direttamente dai Comuni. Il Vice Sindaco però omette alcune informazioni fondamentali ai fini della giustificazione della gestione diretta da parte del Comune del Parco di Portovenere. Infatti secondo la legge regionale 12/1995 (comma 2 articolo 15) i suddetti Parchi Piana Crixia e Bric Tana sono gestiti dai Comuni di Piana Crixia (SV) e di Millesimo (SV) ma solo in via transitoria fino alla nascita del Parco naturale regionale del Finalese.

Quindi la legge ligure conferma che la gestione ordinaria di un Parco Regionale deve essere quella di un Ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico distinto dai Comuni territorialmente interessati dal Parco.

Il Vice Sindaco nella sua risposta aggiunge ulteriori anomalie nella gestione del Parco regionale di Portovenere affermando che il rappresentante legale del Parco è il Sindaco; se è così non si capisce perché il Vice Sindaco sia Presidente del Parco. Infatti secondo il comma 2 articolo 9 delle legge regionale 12/1995 è il Presidente del Parco ad essere il rappresentante legale del parco: ci sono quindi due rappresentanti legali o forse c’è un Presidente del Parco di troppo?

Il Vice Sindaco peggiora le sue motivazioni quando infine afferma che la struttura chiamata ad occuparsi del parco regionale di Portovenere è un ufficio comunale. Tutto ciò conferma che quello che secondo la legge quadro regionale doveva essere un regime transitorio a Portovenere è diventato la norma.

Perché la legge regionale 12/1995 ha stabilito la transitorietà e quindi la eccezionalità della gestione diretta da parte dei Comuni dei 2 parchi regionali citati dalla risposta del Vice Sindaco di Portovenere? Per una ragione giuridica molto chiara. Perché questi parchi furono costituiti nel 1985 prima della approvazione della legge quadro nazionale sulle aree protette che ha introdotto il principio di gestione dei Parchi regionali attraverso apposti enti parco come descritti nel nostro post dello scorso agosto sopra linkato.

Perché
la Regione Liguria ha deciso, contravvenendo ai principi della sua legge regionale 12/1995 e della legge quadro nazionale, di istituire nel 2001 un Parco regionale gestito da un Comune? Per una mera ragione politica. Portovenere non voleva entrare nel Parco Nazionale delle 5 Terre e quindi si è fatta fare, nel peggior stile politichese, un Parco su misura. Il tutto alla faccia delle ragioni di “non aggravare l’apparato burocratico e la spesa pubblica” di cui scrive il Vice Sindaco di Portovenere. In realtà l’unico modo per far risparmiare in burocrazia e spese pubbliche era quello di mantenere anche Portovenere nel Parco Nazionale delle 5 Terre!

Almeno le Amministrazioni del Comune di Portovenere precedenti a quella attuale avevano avuto la buona idea di affiancare la gestione comunale del Parco ad una Commissione aperta alle associazioni ambientaliste e ad altri soggetti portatori di interessi scientifici!

Quindi per una ragione di mero controllo politico di un’area si è contravvenuto ai principi giuridici generali in materia di aree protette creando un mostro giuridico istituzionale assolutamente inutile e ridondante : Presidente, Ufficio comunale apposito, nomina di apposito funzionario (che peraltro è anche dirigente del Comune), commissione ad hoc per l’area marina, consulenze varie .

Struttura questa che di fatto è fuori da un controllo non solo esterno al Comune (mancano tutti i soggetti che normalmente dovrebbero far parte di un Ente Parco autonomo) ma anche interno in quanto proprio per il modello organizzativo scelto, il Consiglio Comunale al massimo potrà avere un controllo ex post sulla gestione del Parco.

Come ho avuto modo di ribadire al recente convegno dei VAS e Ambientalmente sul caso 5 Terre un Ente Parco deve avere natura di soggetto amministrativo ad elevata specializzazione tecnico scientifica, con una rilevante indipendenza dalle strutture di derivazione politico rappresentativa. L’Ente Parco quindi deve perseguire la finalità di conservazione/valorizzazione del patrimonio naturale, non attraverso un processo di mediazione politica ma all’interno di un sistema di procedure e strumenti di gestione il più possibile oggettive e scientifiche attuate attraverso responsabilità tecniche precise e trasparenti.

A conferma si veda la variegata composizione del Consiglio di Amministrazione (dove gli enti locali sono ben presenti come Comunità del Parco ma non costituiscono mai da soli la maggioranza in Consiglio)

Questa architettura istituzionale dell’Ente Parco, disegnata dalla legge quadro sulle aree protette, non costituisce una assoluta penalizzazione del livello istituzionale locale e tanto meno della comunità locale , ci sono infatti nella legge sui parchi strumenti di gestione e concertazione (previsti o prevedibili anche dalla legislazione regionale in materia) per evitare questo rischio:

  • la permanenza dei diritti reali e degli usi civici consuetudinari
  • l’intesa obbligatoria con i Comuni per l’approvazione del piano del parco nelle aree di promozione economico sociale
  • la predisposizione da parte della Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
  • la possibilità di esercitare all’interno del parco attività collegate agli usi locali se previste dal regolamento del parco e , in deroga alla normativa generale sui parchi, ad eccezione della possibilità di modificare norme in materia di divieto di attività venatoria .
  • la possibilità per i Comuni di predisporre strumenti urbanistici in attuazione del Piano del Parco (articolo 19 LR 12/1995)

Sarebbe ora che il Vice Sindaco invece che giocare con norme che dimostra di conoscere poco si decidesse a dimettersi da Presidente del Parco e sarebbe ora che la Regione Liguria intervenisse ponendo fine a questa anomalia giuridico istituzionale, unica in tutto il territorio regionale peraltro!





mercoledì 22 dicembre 2010

La UE si pronuncia in modo interlocutorio sullo stato attuale dell’iter di autorizzazione dell’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia

La Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, per il momento, non ha accolto le questioni sollevate dalla Petizione delle associazioni ambientaliste. Come emerge dalla analisi che segue non si tratta di una vittoria definitiva da parte di GNL Italia ma solo un rinvio della partita al momento della autorizzazione finale dell’ampliamento. Di seguito forniamo in CORSIVO i passaggi più rilevanti del Parere della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, con in GRASSETTO i nostri commenti.


La Commissione sulle Petizioni di fatto rinvia il suo pronunciamento definitivo al momento della autorizzazione finale all’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia. Afferma la Commissione per le Petizioni:Il parere della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente è un dispositivo interno istituito in Italia per la valutazione tecnica di impatto ambientale. Il parere numero 393 dell'autorità regionale ligure del 3 aprile 2009 costituisce anch'esso parte della procedura VIA. Il parere della commissione VIA del 3 settembre 2009 non è pertanto un decreto del ministero dell'Ambiente italiano inteso ad approvare il progetto né l'autorizzazione finale del progetto da parte dello Stato italiano. Non a caso la Commissione sulle Petizioni così conclude il suo parere: Una volta che il progetto avrà ricevuto l'autorizzazione, se il firmatario fornirà ulteriori e più precise informazioni alla Commissione, il caso potrà essere riesaminato." Quindi in sostanza la Commissione ritiene che solo con la chiusura del procedimento si potranno valutare fino in fondo le violazioni in materia di normativa europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sulla tutela delle biodiversità e sui rischi di incidenti rilevanti sollevate dalla Petizione della associazione Posidonia.

A conferma di questo nostro giudizio si veda anche il seguente passaggio relativo alla normativa sulla bioversità: “ La Commissione europea desidera ricordare che gli articoli 6, paragrafo 3, e 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat definiscono la procedura da seguire da parte delle autorità nazionali prima di autorizzare piani o progetti che potrebbero avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 (sito di importanza comunitaria o zona di protezione speciale). Nel caso in esame, sembra che non sia stata ancora concessa alcuna autorizzazione per il progetto da parte delle autorità nazionali. Non è quindi dato rilevare alcuna potenziale violazione delle disposizioni sopra menzionate.”

Ci sono poi delle ammissioni potenziali di contrasto con la normativa comunitaria in materia di VIA. Leggiamo dal parere della Commissione Petizioni: Il firmatario indica che sono in corso due procedure VIA una per l'ammodernamento e l'adeguamento del rigassificatore di Panigaglia e l'altra per operazioni di dragaggio/bonifica. Tale suddivisione del progetto è legittima nella misura in cui si considerano gli impatti complessivi ai sensi della direttiva VIA.”. Ora è chiaro, come è emerso dalla VIA del Ministero dell'Ambiente, che tale impatto complessivo tra ampliamento del rigassificatore e dragaggio/bonifica del golfo non è stato valutato. La Commissione non lo rileva perchè si è pronunciata prima del decreto ministeriale che ha concluso il giudizio di VIA , le associazioni ambientaliste si riservano quindi di risollevare anche questo aspetto alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo nel caso della autorizzazione all'ampliamento del rigassificatore.


C’è poi un rinvio al giudizio delle autorità nazionali compresa la magistratura ordinaria e amministrativa per verificare eventuali violazioni in materia di adeguatezza dei dati forniti nello studio di impatto ambientale presentato da GNL Italia. Afferma infatti il parere della Commissione Petizioni:Più precisamente, gli Stati membri sono responsabili della qualità e dell'adeguatezza dei dati e delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale, incluse le informazioni relative alla qualità dell'aria e alla natura.”

C’è un auspicio senza trarre per il momento giudizi definitivi sul rispetto della normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante. Afferma il parere della Commissione Petizioni: In base alle informazioni limitate disponibili sul progetto e alla luce del suo stato attuale, la Commissione non ha motivo di supporre che le disposizioni delle direttiva Seveso II non saranno applicate correttamente nel caso in esame.” Siamo come dire nel campo quasi esoterico se possiamo permetterci, le norme o sono violate o non lo sono , supporre che non saranno violate è veramente un esercizio verbale “funambolico” degno del miglior politichese.Resta il fatto che sul punto la Commissione Petizioni non si pronuncia anche perchè l'iter previsto dalla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante non è ancora concluso. Le associazioni ambientaliste anche su questo punto si riservano di sollevare i numerosi profili di contrasto con la normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante al momento della eventuale autorizzazione finale all'ampliamento del rigassificatore.


Nel parere è assente la motivazione del perché non ci sarebbe stata la violazione sollevata dalla petizione relativa al Mercato Comune del gas: Afferma infatti la Commissione per le Petizioni: Dalle informazioni fornite non è possibile identificare alcuna misura contraria alle disposizioni della seconda direttiva sul gas 2003/55/CE1 o della terza direttiva sul gas 2009/73/CE2.”

Si ammettono ulteriori violazione della normativa comunitaria in materia di qualità dell’aria, già in atto, afferma infatti il parere della Commissione Petizioni:

  1. “Per quanto riguarda la legislazione in materia di qualità dell’aria, si evince che il rigassificatore sorge in un'area qualificata IT0703 "Aree urbane con fonti emittenti miste –La Spezia-". In base all'ultima relazione annuale sulla qualità dell'aria presentata dall'Italia per il 2008, emerge che nell'area IT0703, il valore limite giornaliero di PM10 è stato superato. È in corso una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto da molti anni dei valori limite di PM10 quali indicati nella direttiva 2008/50/CE1 in diverse zone e/o vari agglomerati. Sembra inoltre che nel 2008 nell'area sia stato superato il limite annuo di NO2 entrato in vigore il 1° gennaio 2010. Il superamento di tale limite comporta l'obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano sulla qualità dell'aria per conseguire il valore limite entro la sua data in vigore. Per quanto riguarda il potenziale superamento dei valori limite di NO2 dopo la loro entrata in vigore, la Commissione nota che gli Stati membri hanno tempo fino alla fine di settembre 2011 per presentare le informazioni sui livelli di concentrazione degli agenti inquinanti nel 2010.”
  2. “Per quanto riguarda la direttiva 1999/32/CE2, modificata dalla direttiva 2005/33/CE, essa è citata solo in quanto normativa pertinente in materia di emissioni delle navi. Il firmatario accenna al fatto che anche l'inquinamento dovuto a ulteriori movimenti delle navi deve essere incluso nella valutazione di impatto ambientale. Se ulteriori movimenti di navi fossero effettivamente previsti, si dovrebbe tenere conto della legislazione.”
E’ ovvio che il parere della Commissione VIA ed il decreto di VIA del Ministro dell’Ambiente non hanno minimamente valutato questi 2 aspetti sollevati dalla stessa Commissione Petizioni della UE. Anche su questi 2 profili di contrasto con la normativa comunitaria le associazioni ambientaliste si riservano di presentare ulteriore documentazione probatoria in caso di autorizzazione finale all'ampliamento del rigassificatore.

Il parere della Commissione Petizioni solleva violazioni potenziali della normativa comunitaria come queste: La legislazione UE in materia di qualità dell'aria ambiente stabilisce valori limite per alcuni agenti inquinanti, ma rientra nella sfera di competenza degli Stati membri decidere quali misure adottare e quali attuare al fine di raggiungere e non superare tali valori limite. Ai sensi della direttiva 2008/50/CE, la Commissione non ha diritto di interferire nella decisione di uno Stato membro riguardo all'attuazione di un progetto che potrebbe eventualmente avere effetti dannosi sulla qualità dell'aria ambiente.” Questo è un passaggio importante perchè conferma come non ci sia stata da parte di GNL Italia (in sede di progetto di ampliamento e relativo studio di impatto ambientale) come da parte delle autorità competenti nazionali e locali, una attenziona particolare per dimostrare che l'ampliamento non aumenterà lo stato dell'inquinamento in atto nel golfo della Spezia. Anche su questo aspetto le associazioni ambientaliste si riservano di fornire ulteriore documentazione probatoria in caso di autorizzazione finale all'ampliamento del rigassificatore.


CONCLUDENDO

ci pare che la Commissione Petizioni del Parlamento UE si limiti a scrivere che non essendo chiuso il procedimento di autorizzazione finale non ci sono sufficienti elementi per prendere posizione definitivamente sulle violazioni della normativa comunitaria sollevate dalla Petizione.

Ragione di più da parte delle associazioni firmatarie della Petizione di continuare la loro battaglia per impedire l’ampliamento del rigassificatore, ampliamento, lo vogliamo comunque ribadire che senza l’Intesa con la Regione Liguria non potrà passare. Non solo ma nel malaugurato caso la Regione ripensasse il suo attuale no all’Intesa con il Governo, anche da questo parere della Commissione Petizioni del Parlamento UE, apparentemente non totalmente soddisfacente per il fronte del No, emergono vari elementi che potranno essere utilizzati per un ricorso al TAR Lazio insieme con altri di diritto nazionale come abbiamo sottolineato qui

martedì 21 dicembre 2010

Ritorniamo sul progetto di Waterfront: prima che tutto sfugga di mano ai cittadini!

Dopo l’approvazione in Comitato Portuale della disciplina di dettaglio per l’attuazione del Progetto di Watefront abbiamo atteso delle dichiarazioni argomentate da parte di tutti gli interessati (amministratori, politici, sindacalisti, associazioni imprenditoriali ed ambientalisti) che non fossero la solita litania sul si o no al waterfront o sulla c.d. cultura del fare (…..dire, baciare, lettera, testamento). Niente da fare da tutte le dichiarazioni ci è sembrato che nessuno abbia letto attentamente questo documento soprattutto nella parte più significativa che è quella del punto 4.2. Procedure di approvazione degli interventi nell’ambito portuale.

Eppure questo punto in particolare è decisivo perché chiarisce le modalità di approvazione e quindi di valutazione del Waterfront definendo quindi i margini di intervento di enti locali e pubblico interessato e soprattutto stabilendo i tempi, il tipo di atti, le modalità di consultazione del pubblico.

Cosa dice questo punto 4.2. lo riportiamo per esteso nella parte più significativa : “ Poiché gli interventi sono prevalentemente di iniziativa pubblica, i medesimi saranno approvati, sotto il profilo urbanistico territoriale paesistico ambientale, edilizio e dell’impatto ambientale, mediante ricorso alla procedura di cui all’articolo 81 del DPR 616/1977 ( come riportato dalla legge regionale 9/2003).”

Ora il riferimento a questa norma significa che ogni singolo intervento dovrà avere uno specifico inter autorizzatorio con la presentazione, da parte della Autorità Portuale (per la parte pubblica) e da parte dei soggetti attuatori (per la parte privata) di uno studio sugli effetti urbanistici-territoriali e ambientali dell’opera/intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Quindi secondo il Comitato Portuale (organo nel quale lo ricordiamo sono rappresentanti tutti i soggetti istituzionali nonché sindacati e operatori portuali) il progetto di Waterfront andrà approvato e valutato come fosse uno somma di singoli interventi separati uno dall’altro. Ma è davvero così?

Se noi andiamo ad esaminare il documento del Comitato Portuale vediamo che gli interventi previsti dal progetto di Waterfront assumono le caratteristiche di un vero e proprio strumento urbanistico (quindi non una somma di progetti soltanto) che definisce le destinazioni funzionali delle diverse aree interessate dal progetto:

Area 1: verde pubblico, piccoli esercizi commerciali, turismo

Area 2: nautico, commerciale, tempo libero, attrezzature per lo sport

Area 3: uffici pubblici (esistenti)

Area 4: terziario, funzioni ricettive, convegnisti che, tempo libero, dotazione culturale, uffici, parcheggi,

Area 5: centro sportivo, residenziale, commerciale, parcheggi

Siamo quindi di fronte ad un chiaro strumento di pianificazione che va a ridisegnare un’area importante del demanio portuale ma non solo e che quindi avrà ricadute dirette ed indirette sull’intera area del PUC della Spezia interessata dal fronte mare.

D’altronde che la cose siano in questi termini lo confermano una serie di documenti ufficiali, infatti la delibera di approvazione del PRP(Piano regolatore portuale) da parte del Consiglio Regionale relativamente all’impianto normativo di attuazione delle diverse aree (compresa quindi quella dell’attuale progetto di Waterfront) prevede che lo stesso sfugga : “ alla tentazione di predisporre una zonizzazione troppo disegnata , privilegiando gli indirizzi di massima ovvero il ricorso alla configurazione di semplici schemi di assetto, diretti a predisporre , in vista della successiva fase progettuale, indirizzi di massima , comunque non vincolanti” ed aggiunge che “ Per ogni ambito di intervento dovrà essere elaborato uno Schema di assetto urbanistico “.

Non solo ma prima ancora di definire la procedura accelerata il Comitato Portuale ed in primo luogo la Autorità Portuale avrebbero dovuto rispettare gli impegni presi nel verbale del Tavolo di confronto sull’attuazione del PRP del 30/11/2009 secondo il quale :

  1. per ognuno dei 10 ambiti del PRP doveva essere definito uno schema di assetto urbanistico
  2. prima dell’inizio di qualsiasi intervento negli ambiti doveva essere verificata ( a cura del Ministero dell’Ambiente con il supporto dell’Arpal e dell’Ispra) l’attuazione di tutti gli interventi di mitigazione indicati nelle integrazioni forniti dall’A.P. alla Regione in sede di approvazione del PRP;
  3. la definizione dei programmi di monitoraggio, ex ante ed ex post, sulla base di indicatori ambientali idonei, per la verifica degli effetti ambientali ed in particolare dell’inquinamento atmosferico, idrico ed acustico; ciò al fine di capire gli impatti cumulativi e i trasferimenti di inquinanti tra un'area e l'altra del PRP
  4. definizione di procedure di partecipazione/informazione da parte dei soggetti interessati e della popolazione, per ogni singolo intervento e ambito;
  5. sulla base della verifica di cui al punto 2 dimostrare a cura dell’AP la coerenza dei risultati di tale verifica con le azioni/progetti previsti nelle diverse aree del PRP

Non risulta al sottoscritto che alcuno di questi punti sia stato predisposto in via definitiva.

Quindi la decisione del Comitato Portuale stabilisce un iter di approvazione del progetto di Waterfront che frammenterà lo stesso in tanti singoli interventi ed opere perdendo di vista l’impatto complessivo in termini ambientali, urbanistici, sociali del progetto e producendo i seguenti risultati in sequenza logica:

  1. in primo luogo si impedirà anche la applicazione della VIA ordinaria per i singoli interventi ed opere;
  2. in secondo luogo si impedirà la applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) all’insieme dell’intervento urbanistico, impedendo un ragionamento su scenari alternativi sull’area vasta quindi di tutto il comprensorio comunale e non solo;
  3. in terzo luogo si impedirà una reale partecipazione della comunità locale essendo la procedura prevista dal Comitato Portuale totalmente esente da ogni forma di coinvolgimento del pubblico formalizzata nel procedimento come invece sarebbe se venisse applicata la VAS

Insomma siamo alle solite in questa città: procedure al limite della legittimità decise nel chiuso delle stanze tra i soliti noti, il tutto condito con le stronzate della cultura del fare, quella cultura che è così presente nel nostro ceto politico dirigente che:

  • non hanno tutt’ora chiuso il ciclo dei rifiuti,
  • hanno distrutto una azienda come l’Acam che era un gioiello di efficienza,
  • hanno messo quasi dieci anni per approvare (non attuare) il Piano regolatore del Porto,
  • hanno messo oltre 30 anni per cominciare a realizzare gli interventi nell’area ex IP senza peraltro bonificarla completamente,
  • hanno distrutto le colline di Pitelli producendo una situazione di ingestibilità permanente per qualsiasi futuro impianto per i rifiuti,
  • non hanno ancora finito dopo oltre 20 anni la pedecollinare anche qui rinviata per errori progettuali ben rilevabili sin dall’inizio na non rilevati da dirigenti che tutt'ora occupano posti di responsabilità nelle amministrazioni locali

……… e finiamola qui che è meglio!


Su come intendiamo la partecipazione ed una corretta procedura di approvazione del Waterfront abbiamo scritto qui e qui