domenica 26 dicembre 2010

Revocato il Piano del Parco delle 5 Terre

La Regione Liguria ha finalmente, con apposita delibera n. 1482 del 2010, revocato il Piano del Parco delle 5 Terre adottato nel 2002. Ovviamente, continuando in una tradizione che non ha mai brillato in trasparenza, il sito del Parco riproduce il testo del Piano del 2002 senza alcun riferimento alla avvenuta revoca pubblicata nel BURL lo scorso 22/12 e approvata il 10/12 dalla giunta Regionale!

Il Piano come abbiamo avuto modo di spiegare qui, e qui in realtà era decaduto dal 2007! Nonostante ciò anche questa volta, come è spesso è avvenuto nel passato (Pitelli, dragaggi del golfo, centrale Enel della Spezia, gestione discariche varie, vecchio inceneritore di Boscalino etc. etc.), c’è voluto l’intervento della magistratura per “costringere” le istituzioni politiche a riportare un poco di legittimità nella prassi amministrativa di gestione del nostro territorio, ma tant’è, visto il livello del ceto dirigente politico e burocratico della nostra Provincia, acquisiamo la buona notizia.

La delibera precisa inoltre che fino all’approvazione del nuovo Piano valgono le misure di salvaguardia previste dal decreto istitutivo del Parco Nazionale (DPR 6/10/1999).

Si apre quindi una fase di transizione molto importante nella gestione del territorio delle 5 Terre, dove, anche alla luce delle esperienze precedenti, sarà intanto necessario il rispetto di tutte le norme applicabili. Mi permetto quindi di ricordare che oltre alle misure di salvaguardia sopra citate in attesa del nuovo piano del parco dovranno essere rispettate:

  1. Le misure di salvaguardia individuate in sede di intesa in Conferenza stato regioni . Si tratta delle delibere sull’elenco ufficiale delle aree protette che contengono anche specificazioni sulle misure di salvaguardia per i parchi nazionali, regionali, ma anche di altre delibere come quella del 14/7/2005 che ha stabilito i vincoli per la gestione delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.
  2. Le misure di incentivazione a favore degli Enti Locali territorialmente interessati ex articolo 7 legge 394/1991, che stabiliscono una sorta di elenco delle categorie di interventi coerenti con le finalità dell’area protette: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
  3. Le misure di salvaguardia specificamente indicate dal comma 3 dell’art. 6 della legge 394/1991 (legge quadro nazionale sulle aree protette) e cioè:
  • divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti fuori dei centri edificati così come delimitati ex art. 18 legge 865/1971(norme sulla espropriazione per pubblica utilità) il quale esclude dal perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione
  • divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti nei centri abitati per gravi motivi di salvaguardia ambientale da motivare con apposito provvedimento
  • qualsiasi mutamento (sempre con riferimento alle due aree precedenti? Non è chiaro dalla lettera del comma ma sipuò ritenere di si) del’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta.


Alcune ulteriori precisazioni sulla gestione legittima di questa fase transitoria:

  1. L’Ente Parco nel far rispettare tali misure di salvaguardia può fare come gli pare? No perché anche qui c’è ex lege una supervisione ed un potere di intervento (richiesta di riduzione in pristino) da parte del Ministero dell’Ambiente.
  2. Queste misure di salvaguardia sono derogabili? Si ma solo con un intervento del Ministro dell’Ambiente (in collaborazione con l’Ente Parco) che in caso di necessità e urgenza, con provvedimento motivato può consentire deroghe a dette misure, prescrivendo modalità di attuazione di lavori ed opere ai fini di salvaguardare integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.
Ma le motivazioni a premessa della delibera delle Giunta Regionale sono interessanti anche perché vanno al di la della vicenda delle 5 Terre e potrebbero aprire scenari di profonda revisione su tutta la politica di pianificazione territoriale della nostra provincia. Su questi scenari tornerò nel prossimo post.

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