La Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, per il momento, non ha accolto le questioni sollevate dalla Petizione delle associazioni ambientaliste. Come emerge dalla analisi che segue non si tratta di una vittoria definitiva da parte di GNL Italia ma solo un rinvio della partita al momento della autorizzazione finale dell’ampliamento. Di seguito forniamo in CORSIVO i passaggi più rilevanti del Parere della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, con in GRASSETTO i nostri commenti.La Commissione sulle Petizioni di fatto rinvia il suo pronunciamento definitivo al momento della autorizzazione finale all’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia. Afferma la Commissione per le Petizioni: “Il parere della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente è un dispositivo interno istituito in Italia per la valutazione tecnica di impatto ambientale. Il parere numero 393 dell'autorità regionale ligure del 3 aprile 2009 costituisce anch'esso parte della procedura VIA. Il parere della commissione VIA del 3 settembre 2009 non è pertanto un decreto del ministero dell'Ambiente italiano inteso ad approvare il progetto né l'autorizzazione finale del progetto da parte dello Stato italiano. “ Non a caso la Commissione sulle Petizioni così conclude il suo parere: “Una volta che il progetto avrà ricevuto l'autorizzazione, se il firmatario fornirà ulteriori e più precise informazioni alla Commissione, il caso potrà essere riesaminato." Quindi in sostanza la Commissione ritiene che solo con la chiusura del procedimento si potranno valutare fino in fondo le violazioni in materia di normativa europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sulla tutela delle biodiversità e sui rischi di incidenti rilevanti sollevate dalla Petizione della associazione Posidonia.
A conferma di questo nostro giudizio si veda anche il seguente passaggio relativo alla normativa sulla bioversità: “ La Commissione europea desidera ricordare che gli articoli 6, paragrafo 3, e 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat definiscono la procedura da seguire da parte delle autorità nazionali prima di autorizzare piani o progetti che potrebbero avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 (sito di importanza comunitaria o zona di protezione speciale). Nel caso in esame, sembra che non sia stata ancora concessa alcuna autorizzazione per il progetto da parte delle autorità nazionali. Non è quindi dato rilevare alcuna potenziale violazione delle disposizioni sopra menzionate.”
Ci sono poi delle ammissioni potenziali di contrasto con la normativa comunitaria in materia di VIA. Leggiamo dal parere della Commissione Petizioni: “Il firmatario indica che sono in corso due procedure VIA – una per l'ammodernamento e l'adeguamento del rigassificatore di Panigaglia e l'altra per operazioni di dragaggio/bonifica. Tale suddivisione del progetto è legittima nella misura in cui si considerano gli impatti complessivi ai sensi della direttiva VIA.”. Ora è chiaro, come è emerso dalla VIA del Ministero dell'Ambiente, che tale impatto complessivo tra ampliamento del rigassificatore e dragaggio/bonifica del golfo non è stato valutato. La Commissione non lo rileva perchè si è pronunciata prima del decreto ministeriale che ha concluso il giudizio di VIA , le associazioni ambientaliste si riservano quindi di risollevare anche questo aspetto alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo nel caso della autorizzazione all'ampliamento del rigassificatore.
C’è poi un rinvio al giudizio delle autorità nazionali compresa la magistratura ordinaria e amministrativa per verificare eventuali violazioni in materia di adeguatezza dei dati forniti nello studio di impatto ambientale presentato da GNL Italia. Afferma infatti il parere della Commissione Petizioni: “Più precisamente, gli Stati membri sono responsabili della qualità e dell'adeguatezza dei dati e delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale, incluse le informazioni relative alla qualità dell'aria e alla natura.”
C’è un auspicio senza trarre per il momento giudizi definitivi sul rispetto della normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante. Afferma il parere della Commissione Petizioni: “In base alle informazioni limitate disponibili sul progetto e alla luce del suo stato attuale, la Commissione non ha motivo di supporre che le disposizioni delle direttiva Seveso II non saranno applicate correttamente nel caso in esame.” Siamo come dire nel campo quasi esoterico se possiamo permetterci, le norme o sono violate o non lo sono , supporre che non saranno violate è veramente un esercizio verbale “funambolico” degno del miglior politichese.Resta il fatto che sul punto la Commissione Petizioni non si pronuncia anche perchè l'iter previsto dalla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante non è ancora concluso. Le associazioni ambientaliste anche su questo punto si riservano di sollevare i numerosi profili di contrasto con la normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante al momento della eventuale autorizzazione finale all'ampliamento del rigassificatore.
Nel parere è assente la motivazione del perché non ci sarebbe stata la violazione sollevata dalla petizione relativa al Mercato Comune del gas: Afferma infatti la Commissione per le Petizioni: “Dalle informazioni fornite non è possibile identificare alcuna misura contraria alle disposizioni della seconda direttiva sul gas 2003/55/CE1 o della terza direttiva sul gas 2009/73/CE2.”
Si ammettono ulteriori violazione della normativa comunitaria in materia di qualità dell’aria, già in atto, afferma infatti il parere della Commissione Petizioni:
- “Per quanto riguarda la legislazione in materia di qualità dell’aria, si evince che il rigassificatore sorge in un'area qualificata IT0703 "Aree urbane con fonti emittenti miste –La Spezia-". In base all'ultima relazione annuale sulla qualità dell'aria presentata dall'Italia per il 2008, emerge che nell'area IT0703, il valore limite giornaliero di PM10 è stato superato. È in corso una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto da molti anni dei valori limite di PM10 quali indicati nella direttiva 2008/50/CE1 in diverse zone e/o vari agglomerati. Sembra inoltre che nel 2008 nell'area sia stato superato il limite annuo di NO2 entrato in vigore il 1° gennaio 2010. Il superamento di tale limite comporta l'obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano sulla qualità dell'aria per conseguire il valore limite entro la sua data in vigore. Per quanto riguarda il potenziale superamento dei valori limite di NO2 dopo la loro entrata in vigore, la Commissione nota che gli Stati membri hanno tempo fino alla fine di settembre 2011 per presentare le informazioni sui livelli di concentrazione degli agenti inquinanti nel 2010.”
- “Per quanto riguarda la direttiva 1999/32/CE2, modificata dalla direttiva 2005/33/CE, essa è citata solo in quanto normativa pertinente in materia di emissioni delle navi. Il firmatario accenna al fatto che anche l'inquinamento dovuto a ulteriori movimenti delle navi deve essere incluso nella valutazione di impatto ambientale. Se ulteriori movimenti di navi fossero effettivamente previsti, si dovrebbe tenere conto della legislazione.”
Il parere della Commissione Petizioni solleva violazioni potenziali della normativa comunitaria come queste: “La legislazione UE in materia di qualità dell'aria ambiente stabilisce valori limite per alcuni agenti inquinanti, ma rientra nella sfera di competenza degli Stati membri decidere quali misure adottare e quali attuare al fine di raggiungere e non superare tali valori limite. Ai sensi della direttiva 2008/50/CE, la Commissione non ha diritto di interferire nella decisione di uno Stato membro riguardo all'attuazione di un progetto che potrebbe eventualmente avere effetti dannosi sulla qualità dell'aria ambiente.” Questo è un passaggio importante perchè conferma come non ci sia stata da parte di GNL Italia (in sede di progetto di ampliamento e relativo studio di impatto ambientale) come da parte delle autorità competenti nazionali e locali, una attenziona particolare per dimostrare che l'ampliamento non aumenterà lo stato dell'inquinamento in atto nel golfo della Spezia. Anche su questo aspetto le associazioni ambientaliste si riservano di fornire ulteriore documentazione probatoria in caso di autorizzazione finale all'ampliamento del rigassificatore.
CONCLUDENDO
ci pare che la Commissione Petizioni del Parlamento UE si limiti a scrivere che non essendo chiuso il procedimento di autorizzazione finale non ci sono sufficienti elementi per prendere posizione definitivamente sulle violazioni della normativa comunitaria sollevate dalla Petizione.
Ragione di più da parte delle associazioni firmatarie della Petizione di continuare la loro battaglia per impedire l’ampliamento del rigassificatore, ampliamento, lo vogliamo comunque ribadire che senza l’Intesa con la Regione Liguria non potrà passare. Non solo ma nel malaugurato caso la Regione ripensasse il suo attuale no all’Intesa con il Governo, anche da questo parere della Commissione Petizioni del Parlamento UE, apparentemente non totalmente soddisfacente per il fronte del No, emergono vari elementi che potranno essere utilizzati per un ricorso al TAR Lazio insieme con altri di diritto nazionale come abbiamo sottolineato qui
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