
Il TAR del Lazio in una recentissima decisione ha bocciato la autorizzazione rilasciata al rigassificatore di Porto Empedocle. Le motivazioni della decisione del TAR si fondano principalmente sul mancato invito del Comune di Agrigento nelle conferenze dei servizi propedeutiche alla autorizzazione (come previsto dalla vigente normativa in materia).
Ora secondo il TAR Lazio se è vero che il rigassificatore di Porto Empedocle è collocato nel Comune di Porto Empedocle è altrettanto certo che una piccola ma significativa parte dei lavori di costruzione di tale impianto riguardano il territorio del Comune di Agrigento sia sotto il profilo della competenza territoriale che dell’impatto ambientale. Quindi anche il Comune di Agrigento andava coinvolto nelle conferenze dei servizi al fine di rappresentare motivazioni ed interessi specifici dei cittadini di tale Comune, motivazioni ed interessi che non possono, sempre secondo il TAR del Lazio, essere sostituiti dalla partecipazione, alle suddette Conferenze, della Provincia di Agrigento, in quanto citiamo dalla decisione del TAR: “la idoneità della rappresentanza provinciale può essere affermata al fine di veder per suo tramite valutati e considerati gli interessi delle popolazioni di un territorio più ampio di quello direttamente interessato alla realizzazione dell’impianto e dunque coinvolto in maniera comunque mediata, ciò non può valere – in via sostitutiva – per le popolazione ripetesi insediate su territorio direttamente coinvolto. Né, del resto, potrebbe escludersi una pur legittima valutazione dell’ente territoriale più ampio, che così ritenga di dare prevalenza a determinati interessi della collettività provinciale unitariamente riguardata a scapito di una o più collettività di ambito comunale.”
La sentenza si fonda su quanto affermato sia dalla legge che disciplina la procedura di autorizzazione dei rigassificatori (articolo 8 legge 340/2000) che la disciplina sulla VIA che come è noto prevede che vengano coinvolti nella procedura di valutazione di impatto e di autorizzazione del rigassificatore:
- Gli enti che per le loro competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente del rigassificatore (lettera s) comma 1 articolo 5 dlgs 152/2006)
- I Comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.
Afferma infatti la sentenza del TAR Lazio: “la partecipazione alla Conferenza di servizi si mostra necessaria per quei comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati”.
Ora se da Porto Empedocle passiamo a Panigaglia vediamo che questa sentenza potrebbe essere un precedente interessante anche per il rigassificatore spezzino. Infatti nelle Conferenze dei servizi convocate fino ad ora e per il momento sfociate nel decreto di valutazione di impatto ambientale positivo sull’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia i Comuni interessati, quali La Spezia e Lerici, secondo i principi e e gli indirizzi normativi sopra esposti, non sono mai stati convocati. Non ci sono dubbi sul fatto che sia l'arrivo delle navi gasiere, che il dragaggio necessario del golfo della Spezia, per non parlare del rischio di incidente industriale diretto ed indiretto riguardino anche questi Comuni.
Tutto ciò potrà insieme con le altre motivazioni che abbiamo già rilevato qui essere oggetto di impugnativa da parte dei suddetti Comuni, sempre che gli amministratori degli stessi si sveglino dal torpore e dalla confusione che sembra avvolgere da tempo il ceto politico amministrativo locale sulla vicenda del rigassificatore.
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