giovedì 11 novembre 2010

5 Terre: Ancora sul piano del parco adottato!


La Nazione di oggi, improvvisamente si è accorta che il piano del parco adottato dal 2002 dall’Ente Parco non è più in vigore. Curioso tutto ciò accade solo dopo il nostro post dell’altro giorno, dove dimostravamo come la inefficacia del piano e delle relative misure di salvaguardia era nota fino dal 2008.
Quello che mi preme sottolineare e contestare in questo post è la tesi che viene fatta emergere dall’articolo de La Nazione utilizzando impropriamente la normativa in materia per non parlare della giurisprudenza, questa sconosciuta, per i giornalisti spezzini.
Afferma il giornalista “i ritardi dell’approvazione del piano e il venire meno, per scadenza termini, delle norme di salvaguardia hanno offerto, e di fatto offrono, dei margini di manovra a chi voglia realizzare interventi altrimenti non assentibili?” .
In altri termini secondo il giornalista il fatto di non essere più in vigore il piano adottato può favorire interventi ad alto impatto ambientale in quanto sarebbero in vigore solo il piano regolatore dei Comuni e al massimo le misure di salvaguardia della legge nazionale sulle aree protette (legge 394/1991) che sempre secondo i giornalisti de La Nazione sono solo di principio e non puntuali.

Non è così anzi è vero esattamente il contrario.

Sia la legge e la giurisprudenza in materia sono molto chiare e lo sono da molti anni.

La legge 394/1991 infatti afferma che fino alla entrata in vigore del piano del parco valgono le misure di salvaguardia. In cosa consistono queste misure di salvaguardia? Vediamolo
1. Le misure di salvaguardia individuate in sede di intesa in Conferenza stato regioni . Si tratta delle delibere sull’elenco ufficiale delle aree protette che contengono anche specificazioni sulle misure di salvaguardia per i parchi nazionali, regionali, ma anche di altre delibere come quella del 14/7/2005 che ha stabilito i vincoli per la gestione delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.
2. Le misure di incentivazione a favore degli Enti Locali territorialmente interessati ex articolo 7 legge 394/1991, che stabiliscono una sorta di elenco delle categorie di interventi coerenti con le finalità dell’area protette: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
3. Le misure di salvaguardia specificamente indicate dal comma 3 dell’art. 6 della legge 394/1991 e cioè:
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti fuori dei centri edificati così come delimitati ex art. 18 legge 865/1971(norme sulla espropriazione per pubblica utilità) il quale esclude dal perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti nei centri abitati per gravi motivi di salvaguardia ambientale da motivare con apposito provvedimento
• qualsiasi mutamento (sempre con riferimento alle due aree precedenti? Non è chiaro dalla lettera del comma ma sipuò ritenere di si) del’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta.

Come si vede è un elenco sia pure generale ma tutt’altro che di mero principio come affermato incautamente dai giornalisti de La Nazione.
Possono essere gestite le aree protette attraverso queste misure di salvaguardia in attesa della entrata in vigore del piano del parco e del relativo regolamento? Facciamo parlare il Consiglio di Stato che già il 14/5/2003 in un Parere ( richiesto del Ministero dell’Ambiente) affermava quanto segue: “Le misure di salvaguardia di cui all’articolo 6, comma 2°, della legge-quadro sui parchi n. 394 del 1991 sono adottabili e valide fino all’approvazione del piano del Parco, anche nel periodo che intercorre tra l’istituzione dell’Ente Parco e la approvazione del piano di parco…. Tale impostazione appare l’unica possibile per fornire effettività ai vincoli prescritti dalla legge-quadro del 1991 anche nel periodo che intercorre tra l’istituzione dell’Ente Parco e la approvazione del piano di parco. Tale periodo, talvolta, può risultare particolarmente lungo, essendo del tutto pacifico che il termine stabilito dall’articolo 12 della legge n. 394 del 1991 non si può ritenere perentorio……..le misure di salvaguardia di cui all’art. 6 l. n. 394 del 6 dicembre 1991, hanno una funzione meramente conservativa, dovendo proteggere le aree in vista della successiva attività pianificatoria.”.

L’Ente Parco nel far rispettare tali misure di salvaguardia può fare come gli pare? No perché anche qui c’è ex lege una supervisione ed un potere di intervento (richiesta di riduzione in pristino) da parte del Ministero dell’Ambiente.

Queste misure di salvaguardia sono derogabili? Si ma solo con un intervento del Ministro dell’Ambiente (in collaborazione con l’Ente Parco) che in caso di necessità e urgenza, con provvedimento motivato può consentire deroghe a dette misure, prescrivendo modalità di attuazione di lavori ed opere ai fini di salvaguardare integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.

Quindi non è vero che le misure di salvaguardia sono solo di principio, non è vero che possono funzionare solo per un periodo di tempo limitato, non è vero che senza piano del parco si possono favorire interventi ad alto impatto ambientale e naturalistico.

Certo è chiaro che il piano del parco garantisce una regolamentazione più organica del territorio del parco ma se il piano non è stato approvato è responsabilità dell’Ente Parco, della Regione Liguria e del Ministero dell’Ambiente.
Ma questo non significa che il territorio del Parco sia ingovernabile come abbiamo visto. È chiaro però che tutti avrebbero dovuto esercitare le proprie funzioni a termini di legge e ciò non è stato fatto. Questo è stato ed è tutt’ora il vero rischio che incombe sul territorio del parco non la decadenza del piano adottato come invece ci vogliono far credere sia i giornalisti de La Nazione che il Tarabugi che fa ora queste affermazioni come strategia di difesa nel futuro processo penale per dimostrare che lui e coloro che gestivano il Parco in realtà volevano difendere il territorio. Quanto sia fondata questa strategia di difesa lo lascio al giudizio di tutti voi che leggete questo blog.

1 commenti:

Daniela Patrucco ha detto...

A proposito del piano del parco fantasma, nel 2008 con il Vas 5 Terre avevamo fatto e pubblicato questa riflessione che, nella sua parte finale, pare di grande attualità: http://www.vas5terreriviera.org/Portals/0/testi/Il%20Piano%20del%20Parco%20delle%20Cinque%20Terre_01-1.pdf